Ordinanza — n. 33701/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIULIANO GIUSEPPE nato a PALERMO il 13/03/1989 avverso la sentenza del 15/06/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; N. 26 GIULIANO GIUSEPPE OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti: - il primo motivo da generiche e astratte censure sulla motivazione; - il secondo motivo sulla mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. da censure aspecifiche, trattandosi di questione già vagliata e disattesa con corretti e adeguati argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pagg. 3-4 della sentenza impugnata);
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 33701/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 26 GIULIANO GIUSEPPE OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti: - il primo motivo da generiche e astratte censure sulla motivazione; - il secondo motivo sulla mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. da censure aspecifiche, trattandosi di questione già vagliata e disattesa con corretti e adeguati argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pagg. 3-4 della sentenza impugnata);
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIULIANO GIUSEPPE nato a PALERMO il 13/03/1989 avverso la sentenza del 15/06/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; N. 26 GIULIANO GIUSEPPE OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti: - il primo motivo da generiche e astratte censure sulla motivazione; - il secondo motivo sulla mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. da censure aspecifiche, trattandosi di questione già vagliata e disattesa con corretti e adeguati argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pagg. 3-4 della sentenza impugnata);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 5,grugno 2