Ordinanza — n. 33256/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MEKAOUI IMAD nato il 12/08/1993 avverso la sentenza del 20/09/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; - che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Genova ha parzialmente riformato la sentenza condanna inflitta a MEKAOUI IMAD per il delitto di cui agli artt. 110 e 624 bis, comma 2, cod. pen., rideterminando la pena; - che il ricorso per cassazione nell'interesse di Mekaoui Irnad è affidato ad un solo motivo.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 62- bis cod. pen; Ordinanza — n. 33256/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 110 e 624 bis, comma 2, cod. pen., rideterminando la pena; - che il ricorso per cassazione nell'interesse di Mekaoui Irnad è affidato ad un solo motivo.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MEKAOUI IMAD nato il 12/08/1993 avverso la sentenza del 20/09/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;
RITENUTO IN FATTO
- che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Genova ha parzialmente riformato la sentenza condanna inflitta a MEKAOUI IMAD per il delitto di cui agli artt. 110 e 624 bis, comma 2, cod. pen., rideterminando la pena; - che il ricorso per cassazione nell'interesse di Mekaoui Irnad è affidato ad un solo motivo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che il proposto motivo, con il quale ci si duole della violazione dell'art. 62- bis cod. pen. e del vizio di motivazione, è generico per aspecificità, in quanto il ricorrente non si avvede che il motivo inerente all'applicazione delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione, già dedotto con l'appello, è stato accolto dal giudice del gravame (vedasi pag. 2 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha disposto una maggiore riduzione della pena derivante dalle già concesse circostanze attenuanti in misura prossima al massimo); che, in ogni caso, il motivo non è consentito in questa sede, posto che la misura della riduzione di pena applicata per il riconoscimento delle circostanze innominate è espressione di un giudizio in fatto che si sottrae al sindacato di legittimità; - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.114. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 12 luglio 2023 Il Consigliere estensore Il Pres