Ordinanza — n. 33254/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GABRIELI ALDO nato a SAN GIOVANNI IN PERSICETO il 02/04/1982 avverso la sentenza del 06/10/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; - che GABRIELI ALDO ricorre, con un solo motivo, avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescia in data 6 ottobre 2022, che ha confermato la condanna inflittagli per il delitto di cui agli artt. 110, 624-bis e 625, comma 1, n. 2 cod. pen.; - che, con memoria trasmessa in Cancelleria in data 30 giugno 2023 (tardivamente, atteso il termine di cui all'art. 611 cod. proc. peri.), il difensore del ricorrente ha meglio lumeggiato le ragioni di censura chiedendone l'accoglimento;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 33254/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 110, 624-bis e 625, comma 1, n. 2 cod. pen.; - che, con memoria trasmessa in Cancelleria in data 30 giugno 2023 (tardivamente, atteso il termine di cui all'art. 611 cod. proc. peri.), il difensore del ricorrente ha meglio lumeggiato le ragioni di censura chiedendone l'accoglimento;
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GABRIELI ALDO nato a SAN GIOVANNI IN PERSICETO il 02/04/1982 avverso la sentenza del 06/10/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;
RITENUTO IN FATTO
- che GABRIELI ALDO ricorre, con un solo motivo, avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescia in data 6 ottobre 2022, che ha confermato la condanna inflittagli per il delitto di cui agli artt. 110, 624-bis e 625, comma 1, n. 2 cod. pen.; - che, con memoria trasmessa in Cancelleria in data 30 giugno 2023 (tardivamente, atteso il termine di cui all'art. 611 cod. proc. peri.), il difensore del ricorrente ha meglio lumeggiato le ragioni di censura chiedendone l'accoglimento;
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che il proposto motivo, che contesta, sotto l'egida formale del vizio di motivazione, l'attribuzione del fatto di reato al ricorrente, è affidato a doglianze generiche, meramente reiterative di quelle articolate con i motivi di gravame, riproposte senza alcun confronto critico con le ragioni, ineccepibili anche in diritto (Sez. 5, n. 23090 del 10/07/2020, Rv. 279437), poste a sostegno della decisione sul punto e, comunque, non consentite in questa sede, posto che, contrapponendosi un alternativo apprezzamento delle prove alla valutazione operatane dai giudici di merito nelle loro conformi decisioni, si richiede a questa Corte di prendere posizione tra le diverse letture dei fatti, mediante la diretta esibizione di elementi di prova che si pretendono evidenti e dimostrativi del vizio di errato loro apprezzamento: operazione, di certo, quivi preclusa, tanto più in presenza di un apparato motivazionale (quale quello osteso a pag. 6 della sentenza impugnata in punto di identificazione dell'imputato) che, nel suo complesso, non si espone a rilievi di illogicità di macroscopica evidenza (Sez.
U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794); - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 luglio 2023 Il consigliere estensore Il P