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Ordinanza — n. 33253/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 33253/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33253/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI BRESCIAnel procedimento a carico di: RAHMENI AMIR nato il 01/01/1994 avverso la sentenza del 26/05/2020 del TRIBUNALE di MANTOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 33253/2023 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI BRESCIAnel procedimento a carico di: RAHMENI AMIR nato il 01/01/1994 avverso la sentenza del 26/05/2020 del TRIBUNALE di MANTOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

Parole chiave

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imputazione di furto difesa contro le pratiche commerciali illecite furto per mestiere truffa aggravata fondamento dell'azione furto di minore entità
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI BRESCIAnel procedimento a carico di: RAHMENI AMIR nato il 01/01/1994 avverso la sentenza del 26/05/2020 del TRIBUNALE di MANTOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

RITENUTO IN FATTO

- che, con l'impugnata sentenza, il Tribunale di Mantova ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di RAHMENI AMIR per il delitto di cui agli artt. 624 e 61, n. 5 cod. pen. per difetto di querela; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Brescia, articclando due motivi;

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che entrambi i proposti motivi, che denunciano la violazione degli artt.625, comma 1, n. 4 e 120 cod. pen., risultano non assistiti dal necessario interesse ex art. 568, comma 4, cod. proc. pen., dato che, quand'anche fosse fondato il motivo sulla sussistenza dell'elemento accessorio menzionato, il furto pluriaggravato, come contestato, sarebbe, comunque, procedibile a querela ai sensi del rinnovato regime di procedibilità del delitto indicato, stabilito dall'art. 2 d.lgs. n. 150 del 2022; condizione di procedibilità che non si riscontra nel caso di specie, giacché la denuncia orale allegata non contiene alcuna manifestazione di volontà di perseguire il colpevole da parte della persona offesa, che, del resto, non si è neppure costituita parte civile; - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso il ricorso del Procuratore Generale. Così deciso il 12 luglio 2023 Il consigliere estensore Il Presidente