Ordinanza — n. 33252/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEVILACQUA FRANCESCO nato a MELITO DI PORTO SALVO il 24/01/1992 avverso la sentenza del 25/10/2022 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; :11 - che BEVILACQUA FRANCESCO propone ricorso per cassazione, ar:icolando un solo motivo, avverso la sentenza della Corte di Appello di Reggio Calabria in data 25 ottobre 2022, di conferma della condanna inflittagli per il delitto di cui agli artt. 110, 624 e 625, comma 1, nn. 2 e 7 cod. pen.;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 33252/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 110, 624 e 625, comma 1, nn. 2 e 7 cod. pen.;
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEVILACQUA FRANCESCO nato a MELITO DI PORTO SALVO il 24/01/1992 avverso la sentenza del 25/10/2022 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; :11
RITENUTO IN FATTO
- che BEVILACQUA FRANCESCO propone ricorso per cassazione, ar:icolando un solo motivo, avverso la sentenza della Corte di Appello di Reggio Calabria in data 25 ottobre 2022, di conferma della condanna inflittagli per il delitto di cui agli artt. 110, 624 e 625, comma 1, nn. 2 e 7 cod. pen.;
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che il proposto motivo, che contesta, sotto l'egida formale del vizio di motivazione, gli esiti dell'operata valutazione delle prove e, quindi, censura la dichiarazione di responsabilità dell'imputato per il reato ascrittogli, è generico e non consentito in questa sede, posto che articola doglianze con le quali, contrapponendosi un alternativo apprezzamento delle prove rispetto a quello effettuatone dai giudici di merito nelle loro conformi decisioni, si richiede a questa Corte di prendere posizione tra le diverse letture del fatto, mediante la diretta esibizione di elementi di prova che si pretendono evidenti e dimostrativi del vizio di errato loro apprezzamento: operazione, invece, quivi preclusa, giacché diretta a sollecitarne una rivalutazione e/o alternativa rilettura, senza allegare specifici travisamenti (Sez.
U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944), ed in presenza, comunque, di un apparato motivazionale che non si espone ad alcun rilievo di carenza o di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794) (veclasi pagg. 6 - 7 - 8 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha motivato circa l'attendi bilità del riconoscimento dell'imputato compiuto dalla Polizia Giudiziaria sulla base della pregressa conoscenza di questi da parte degli operanti e del fatto che, nel filmato, estrapolato dall'impianto dì videosorveglianza, visionato direttamente dalla Corte in camera di consiglio, l'autore del furto risultava chiaramente visibile e, quindi, riconoscibile); - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 luglio 2023 Il consigliere estensore Il Pr