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Ordinanza — n. 33251/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 33251/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33251/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIUSTI SIMONE nato a BOLOGNA il 20/12/1977 avverso la sentenza del 08/07/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; - che GIUSTI SIMONE propone ricorso per cassazione, articolando un solo motivo, avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna in data 8 luglio 2022, che ha parzialmente riformato la sentenza di condanna pronunciata nei suoi confronti per il delitto di cui agli artt. 56 e 624 cod. pen., rideterminando la pena;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 33251/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 56 e 624 cod. pen., rideterminando la pena;

Parole chiave

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tentato furto furto di lieve entità furto aggravato delitto preterintenzionale licenziamento per furto indagine per furto
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIUSTI SIMONE nato a BOLOGNA il 20/12/1977 avverso la sentenza del 08/07/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

RITENUTO IN FATTO

- che GIUSTI SIMONE propone ricorso per cassazione, articolando un solo motivo, avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna in data 8 luglio 2022, che ha parzialmente riformato la sentenza di condanna pronunciata nei suoi confronti per il delitto di cui agli artt. 56 e 624 cod. pen., rideterminando la pena;

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che il primo motivo, con il quale si censura l'applicazione dell'aggravante prevista dall'art. 625, comma 1, n. 2 cod. pen., è conclamatamente generico, posto che l'aggravante in questione era già stata esclusa dal giudice di primo grado; - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 luglio 2023 Il consigliere