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Sentenza — n. 33250/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 33250/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 33250/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MANCARELLI GIANPIERO nato a GROTTAGLIE il 26/08/1975 avverso la sentenza del 01/02/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; E CONSIIDERATO IN DIR :ETTO - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Taranto ha confermato la condanna inflitta, anche agli effetti civili, a MANCARELLI GIAMPIERO per il delitto di cui all'art. 595 cod. pen. commesso in danno di Romandini Luigi; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando due motivi; - che, con il primo motivo di ricorso, è stato dedotto che in data 14 febbraio 2023, Romandini Luigi ha rimesso la querela presentata nei confronti dell'imputato, con contestuale accettazione della stessa da parte di questi, come da verbale redatto dalla Sezione di Polizia Giudiziaria presso il Tribunale di Taranto; - che va fatta applicazione del principio di diritto secondo cui <<È ammissibile il ricorso per cassazione proposto anche al solo fine di introdurre nel processo la remissione della querela, ritualmente accettata, intervenuta dopo la sentenza impugnata e prima della scadenza del termine per la presentazione dell'impugnazione>> (Sez. 4, n. 49226 del 19/10/2016, Bestente, Rv. 268625); - che non sono riscontrabili, nella decisione impugnata, elementi di giudizio idonei a riconoscere la prova evidente dell'innocenza dell'imputato, né, in generale, l'incontrovertibile insussistenza dei fatti; - che la remissione e l'accettazione sono state ritualmente effettuate; - che, pertanto, si deve far luogo all'annullamento della sentenza impugnata per sopravvenuta estinzione del reato; - che, in mancanza di deroga pattizia, le spese processuali sono da porre a carico dell'imputato querelato, come per legge (art. 340 cod. proc. pen.).

Regesto Legislator

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art. 595 cod. pen, art. 340 cod. proc. pen; Sentenza — n. 33250/2023 — snpen · Corte di Cassazione: di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; E CONSIIDERATO IN DIR :ETTO - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Taranto ha confermato la condanna inflitta, anche agli effetti civili, a MANCARELLI GIAMPIERO per il delitto di cui all'art. 595 cod. pen. commesso in danno di Romandini Luigi; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando due motivi; - che, con il primo motivo di ricorso, è stato dedotto che in data 14 febbraio 2023, Romandini Luigi ha rimesso la querela presentata nei confronti dell'imputato, con contestuale accettazione della stessa da parte di questi, come da verbale redatto dalla Sezione di Polizia Giudiziaria presso il Tribunale di Taranto; - che va fatta applicazione del principio di diritto secondo cui <<È ammissibile il ricorso per cassazione proposto anche al solo fine di introdurre nel processo la remissione della querela, ritualmente accettata, intervenuta dopo la sentenza impugnata e prima della scadenza del termine per la presentazione dell'impugnazione>> (Sez. 4, n. 49226 del 19/10/2016, Bestente, Rv. 268625); - che non sono riscontrabili, nella decisione impugnata, elementi di giudizio idonei a riconoscere la prova evidente dell'innocenza dell'imputato, né, in generale, l'incontrovertibile insussistenza dei fatti; - che la remissione e l'accettazione sono state ritualmente effettuate; - che, pertanto, si deve far luogo all'annullamento della sentenza impugnata per sopravvenuta estinzione del reato; - che, in mancanza di deroga pattizia, le spese processuali sono da porre a carico dell'imputato querelato, come per legge (art. 340 cod. proc. pen.).

Parole chiave

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condono delle spese procedurali ripetibili dell'avvocato risoluzione delle controversie ricorso per risarcimento danni spese di ripristino denuncia mendace

Disposizioni normative citate

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art. 595 cod. pen
E CONSIIDERATO IN DIR :ETTO - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Taranto ha confermato la condanna inflitta, anche agli effetti civili, a MANCARELLI GIAMPIERO per il delitto di cui all'art. 595 cod. pen.
art. 340 cod. proc. pen
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MANCARELLI GIANPIERO nato a GROTTAGLIE il 26/08/1975 avverso la sentenza del 01/02/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

RITENUTO IN FATTO

E CONSIIDERATO IN DIR :ETTO - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Taranto ha confermato la condanna inflitta, anche agli effetti civili, a MANCARELLI GIAMPIERO per il delitto di cui all'art. 595 cod. pen. commesso in danno di Romandini Luigi; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando due motivi; - che, con il primo motivo di ricorso, è stato dedotto che in data 14 febbraio 2023, Romandini Luigi ha rimesso la querela presentata nei confronti dell'imputato, con contestuale accettazione della stessa da parte di questi, come da verbale redatto dalla Sezione di Polizia Giudiziaria presso il Tribunale di Taranto; - che va fatta applicazione del principio di diritto secondo cui <<È ammissibile il ricorso per cassazione proposto anche al solo fine di introdurre nel processo la remissione della querela, ritualmente accettata, intervenuta dopo la sentenza impugnata e prima della scadenza del termine per la presentazione dell'impugnazione>> (Sez. 4, n. 49226 del 19/10/2016, Bestente, Rv. 268625); - che non sono riscontrabili, nella decisione impugnata, elementi di giudizio idonei a riconoscere la prova evidente dell'innocenza dell'imputato, né, in generale, l'incontrovertibile insussistenza dei fatti; - che la remissione e l'accettazione sono state ritualmente effettuate; - che, pertanto, si deve far luogo all'annullamento della sentenza impugnata per sopravvenuta estinzione del reato; - che, in mancanza di deroga pattizia, le spese processuali sono da porre a carico dell'imputato querelato, come per legge (art. 340 cod. proc. pen.).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato estinto per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 12 luglio 2023 Il C