Ordinanza — n. 33249/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LONERO PASQUALE nato a TRIGGIANO il 11/01/1975 avverso la sentenza del 25/03/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;RITENUTO IN FATTO - che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bologna ha parzialmente riformato la condanna inflitta a LONERO PASQUALE per il delitto di cui agli artt. 223, comma 1, 216, comma 1, n. 1 e 219 R.D. 267/1942, rideterminando la durata delle pene accessorie; - che il ricorso per cassazione nell'interesse di Lonero Pasquale è affidato a tre motivi;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 33249/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 223, comma 1, 216, comma 1, n. 1 e 219 R.D. 267/1942, rideterminando la durata delle pene accessorie; - che il ricorso per cassazione nell'interesse di Lonero Pasquale è affidato a tre motivi;
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LONERO PASQUALE nato a TRIGGIANO il 11/01/1975 avverso la sentenza del 25/03/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;RITENUTO IN FATTO - che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bologna ha parzialmente riformato la condanna inflitta a LONERO PASQUALE per il delitto di cui agli artt. 223, comma 1, 216, comma 1, n. 1 e 219 R.D. 267/1942, rideterminando la durata delle pene accessorie; - che il ricorso per cassazione nell'interesse di Lonero Pasquale è affidato a tre motivi;
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che il primo motivo, con il quale ci si duole del vizio di violazione di legge in punto di dichiarazione di responsabilità, è inammissibile per genericità, giacché affidato a deduzioni del tutto prive di confronto critico con la ratio decidendi della statuizione impugnata, non rilevando, ai fini del pronunciato giudizio di responsabilità, la causazione del dissesto ma, piuttosto, la mancata giustificazione da parte del fallito, rispetto all'impiego in attività d'impresa, delle risorse patrimoniali oggetto delle condotte di distrazione ascrittegli, ritenute suscettibili di esporre a pericolo concreto l'integrità delle garanzie patrimoniali dei creditori sociali (vedasi pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata); - che il secondo ed il terzo motivo, che muovono censure in punto di determinazione della pena e di diniego delle circostanze attenuanti generiche, non sono consentiti in questa sede, posto che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in Cassazione miri ad una nuova valutazione della sua congruità ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - dep. 04/02/2014, Rv. 259142;
Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007 - dep. 11/01/2008, Rv. 238851), come nel caso di specie (vedasi pagg. 3 - 4 - 5 della sentenza impugnata), e tenuto conto della consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come parimenti avvenuto nel caso che occupa in cui la Corte territoriale ha motivato il diniego del beneficio richiesto sulla base della massiccia e brutale distrazione di risorse ai danni del ceto creditorio (vedasi pag. 3 della sentenza impugnata); - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 12 luglio 2023