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Ordinanza — n. 33248/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 33248/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33248/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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CIRILLO VITOANTONIO, per il tramite del difensore, ricorre, con un solo motivo, avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna in data 23 giugno 2022, che ha riformato la sentenza di condanna in primo grado nei suoi confronti pronunciata, rideterminando la pena inflittagli per i delitti di cui all'art. 455 cod. pen. di cui ai capi 1) e 3).

Regesto Legislator

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art. 455 cod. pen; Ordinanza — n. 33248/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 455 cod. pen. di cui ai capi 1) e 3).

Parole chiave

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falsificazione di monete reato economico truffa in materia di credito inchiesta per falsità atti riproduzione e imitazione di biglietti di banca irregolarità finanziarie

Disposizioni normative citate

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art. 455 cod. pen
CIRILLO VITOANTONIO, per il tramite del difensore, ricorre, con un solo motivo, avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna in data 23 giugno 2022, che ha riformato la sentenza di condanna in primo grado nei suoi confronti pronunciata, rideterminando la pena inflittagli per i delitti di cui all'art. 455 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIRILLO VITOANTONIO nato a TORRE DEL GRECO il 12/03/1985 avverso la sentenza del 23/06/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SC:ORDAMAGLIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. CIRILLO VITOANTONIO, per il tramite del difensore, ricorre, con un solo motivo, avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna in data 23 giugno 2022, che ha riformato la sentenza di condanna in primo grado nei suoi confronti pronunciata, rideterminando la pena inflittagli per i delitti di cui all'art. 455 cod. pen. di cui ai capi 1) e 3).

2. Il ricorso è inammissibile. 2.1. Le censure di cui all'articolato motivo, protese a censurare l'operata graduazione della pena, oltre che replicare senza alcun elemento di effettiva novità i rilievi articolati con i motivi di gravame, pur correttamente e congruamente disattesi dal giudice di appello, prospettano questioni non consentite nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondate, posto che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in Cassazione miri ad una nuova valutazione della sua congruità ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - dep. 04/02/2014, Rv. 259142;

Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007 - dep. 11/01/2008, Rv. 238851), come nel caso di specie [vedasi richiamo all'irrogazione della pena in misura estremamente mite e benevola rispetto alla gravità dei fatti, all'intensità del dolo, dei motivi a delinquere e dei gravi e reiterati precedenti penali dell'appellante], tenuto conto, oltretutto, del fatto che dell'ammissione di responsabilità da parte dell'imputato il Tribunale aveva già tenuto conto per concedere le circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza sulle aggravanti; - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;

P. Q. IM. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1