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Sentenza — n. 33247/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 33247/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 33247/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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COMISSO ANTHONY e MARONE PASQUALE, per il tramite dei loro rispettivi difensori, ricorrono, con separati ricorsi - quanto al primo affidato a tre motivi, quanto al secondo affidato ad un solo motivo - avverso la sentenza della Corte di appello di Potenza in data 12 ottobre 2022, che ha parzialmente riformato la sentenza di condanna inflitta loro per il delitto di cui agli artt. 624 e 625, comma 1, n. 7 cod. pen., escludendo la circostanza aggravante contestata e rideterminando la pena.

Regesto Legislator

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art. 624 cod. pen; Sentenza — n. 33247/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 624 e 625, comma 1, n. 7 cod. pen., escludendo la circostanza aggravante contestata e rideterminando la pena.

Parole chiave

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querela reato mancato promozione dell'accusa penale indigenza processuale non provata difetto di legittimazione del ministero pubblico azione penale

Disposizioni normative citate

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art. 624 cod. pen
pen., il proscioglimento degli imputati per difetto di condizione di procedibilità del delitto di cui all'art. 624 cod. pen..
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Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: COMISSO ANTHONY nato a POLICORO il 21/11/1997 MARONE PASQUALE nato a POLICORO il 08/12/1996 avverso la sentenza del 12/10/2022 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. COMISSO ANTHONY e MARONE PASQUALE, per il tramite dei loro rispettivi difensori, ricorrono, con separati ricorsi - quanto al primo affidato a tre motivi, quanto al secondo affidato ad un solo motivo - avverso la sentenza della Corte di appello di Potenza in data 12 ottobre 2022, che ha parzialmente riformato la sentenza di condanna inflitta loro per il delitto di cui agli artt. 624 e 625, comma 1, n. 7 cod. pen., escludendo la circostanza aggravante contestata e rideterminando la pena.

2. Con memoria in data 23 giugno 202:3, il difensore di Comisso Antony ha meglio lumeggiato le ragioni poste a fondamento dei motivi di ricorso, dei quali ha chiesto l'accoglimento.

3. La sentenza impugnata deve essere annullata. Coglie nel segno, con valore assorbente su tutti gli altri, il primo motivo di ricorso presentato nell'interesse di Commisso Anthony, perché correttamente evidenzia come la Corte di appello abbia omesso di dichiarare, una volta esclusa l'unica circostanza aggravante ritenuta, ossia quella d cui all'art. 625, comma 1, n. 7 cod. pen., il proscioglimento degli imputati per difetto di condizione di procedibilità del delitto di cui all'art. 624 cod. pen.. Nella denuncia, sporta in data 06/12/2015 dalla parte offesa Giampietro Antonio, non risulta in alcun modo manifestata l'intenzione di perseguire l'autore del reato di furto ai suoi danni consumato, con la conseguenza che, in difetto di querela, manca la condizione di procedibilità del reato di cui all'art. 624 cod. pen..

Essendo stato il delitto di furto semplice commesso in concorso dai ricorrenti, il rilievo di mancanza della condizione di procedibilità dispiega i suoi effetti anche in favore di Marone Pasquale, sebbene la sua difesa non abbia articolato motivo di ricorso al riguardo.

4. S'impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza perché l'azione penale non doveva essere iniziata per difetto di querela.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché l'azione penale non doveva essere iniziata per difetto di querela. Così deciso il 12 luglio 2023 Il Consigliere est