Ordinanza — n. 33239/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CODA MARCO nato a ROMA il 17/04/1976 avverso la sentenza del 07/10/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; - che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Roma ha confermato la condanna inflitta a CODA MARCO per il delitto di cui agli artt. 56, 624 e 625, comma 1, nn. 2 e 7, e 99, comma 4, cod. pen.; - che il ricorso per cassazione nell'interesse di Coda Marco è affidato ad un solo motivo;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 33239/2023 — snpen · Corte di Cassazione: - che il proposto motivo, che denuncia vizio di motivazione, è inammissibile in ragione della conclamata genericità ed indeterminatezza delle censure presentate, atteso che il ricorrente si è limitato ad invocare astratte massime giurisprudenziali senza indicare gli elementi di fatto o di diritto asseritamente non valutati in maniera completa e plausibile dalla Corte territoriale; - ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CODA MARCO nato a ROMA il 17/04/1976 avverso la sentenza del 07/10/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;
RITENUTO IN FATTO
- che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Roma ha confermato la condanna inflitta a CODA MARCO per il delitto di cui agli artt. 56, 624 e 625, comma 1, nn. 2 e 7, e 99, comma 4, cod. pen.; - che il ricorso per cassazione nell'interesse di Coda Marco è affidato ad un solo motivo;
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che il proposto motivo, che denuncia vizio di motivazione, è inammissibile in ragione della conclamata genericità ed indeterminatezza delle censure presentate, atteso che il ricorrente si è limitato ad invocare astratte massime giurisprudenziali senza indicare gli elementi di fatto o di diritto asseritamente non valutati in maniera completa e plausibile dalla Corte territoriale; - ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condannai il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 12 luglio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente