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Ordinanza — n. 33238/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 33238/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33238/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HUSOVIC SABATINO nato a ROMA il 26/12/1987 avverso la sentenza del 12/09/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; ‘111 - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Roma ha confermato la condanna inflitta a HUSOVIC SABATINO per i delitti di cui ai capi 11), 12), 14) e 15) (ex artt. 61, nn. 2 e 5, 110, 56, 624 e 625, comma 1, nn. 2, 5 e 7 cod. pen.; artt. 110, 624 e 625, comma 1, nn. 2, 5 e 7 cod. pen.; art. 386 cod. pen. ed artt. 61 n.2, 110 e 424 cod. per .); - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando due motivi;

Regesto Legislator

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art. 386 cod. pen; Ordinanza — n. 33238/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007 - dep. 11/01/2008, Rv. 238851), come nel caso di specie (vedasi punto 8.1.1 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha ritenuto congrua la pena irrogata all'imputato considerata l'oggettiva gravità dei fatti, commessi da ben cinque persone e senza desistere neppure di fronte agli insuccessi, tanto essendo sintomatico di una peculiare capacità a delinquere); - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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altri reati altri capi d'accusa gravi addebiti penali sabotaggio perseguimento penale per truffa crimine

Disposizioni normative citate

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art. 386 cod. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HUSOVIC SABATINO nato a ROMA il 26/12/1987 avverso la sentenza del 12/09/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; ‘111

RITENUTO IN FATTO

- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Roma ha confermato la condanna inflitta a HUSOVIC SABATINO per i delitti di cui ai capi 11), 12), 14) e 15) (ex artt. 61, nn. 2 e 5, 110, 56, 624 e 625, comma 1, nn. 2, 5 e 7 cod. pen.; artt. 110, 624 e 625, comma 1, nn. 2, 5 e 7 cod. pen.; art. 386 cod. pen. ed artt. 61 n.2, 110 e 424 cod. per .); - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando due motivi;

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che il primo motivo, che censura sotto l'egida formale del vizio di motivazione, l'operata valutazione delle prove (in particolare, l'operato riconoscimento vocale dell'imputato) e, quindi, la tenuta dell'impianto motivazionale sotteso alla dichiarazione di responsabilità per i delitti oggetto di contestazione, è affidato a doglianze generiche e non consentite in questa sede, perché affidate ad argomentazioni in fatto prive di qualsivoglia confronto critico con tutti gli altri elementi di prova posti a fondamento del giudizio di responsabilità, come passati in rassegna nel punto 4.1 della sentenza impugnata; - che il secondo motivo, che muove censure in punto di determinazione della pena, non è consentito in questa sede, posto che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in Cassazione miri ad una nuova valutazione della sua congruità ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - dep. 04/02/2014, Rv. 259142;

Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007 - dep. 11/01/2008, Rv. 238851), come nel caso di specie (vedasi punto 8.1.1 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha ritenuto congrua la pena irrogata all'imputato considerata l'oggettiva gravità dei fatti, commessi da ben cinque persone e senza desistere neppure di fronte agli insuccessi, tanto essendo sintomatico di una peculiare capacità a delinquere); - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 luglio 2023 Il Consigliere estensore I