Ordinanza — n. 33234/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI FALCO STEFANO nato a ERICE il 14/02/1983 avverso la sentenza/ordinanza del 26/09/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; - che DI FALCO STEFANO propone ricorso per cassazione, articolando un solo motivo, avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo in data 26 settembre 2022, che ha confermato la condanna inflittagli per i delitti di cui agli artt. 73 e 75 D. Igs. 159/2011 e 494 cod. pen. (in essi assorbiti i delitti di cui agli art. 495 cod. pen. e 76 d.P.P.. 455/2000, in relazione all'art. 483 cod. pen.);
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 495 cod. pen, art. 483 cod. pen, art. 62-bis cod. pen, art. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 33234/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 73 e 75 D. Igs. 159/2011 e 494 cod. pen. (in essi assorbiti i delitti di cui agli art. 495 cod. pen. e 76 d.P.P.. 455/2000, in relazione all'art. 483 cod. pen.);
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI FALCO STEFANO nato a ERICE il 14/02/1983 avverso la sentenza/ordinanza del 26/09/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;
RITENUTO IN FATTO
- che DI FALCO STEFANO propone ricorso per cassazione, articolando un solo motivo, avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo in data 26 settembre 2022, che ha confermato la condanna inflittagli per i delitti di cui agli artt. 73 e 75 D. Igs. 159/2011 e 494 cod. pen. (in essi assorbiti i delitti di cui agli art. 495 cod. pen. e 76 d.P.P.. 455/2000, in relazione all'art. 483 cod. pen.);
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che il proposto motivo, che denuncia violazione di legge e vizio di motivazione quanto al diniego delle circostanze attenuanti ex art. 62-bis cod. pen., è generico, perché costituito da doglianze pedissequamente reiterative di quelle già dedotte con il gravame e, quindi, articolate senza alcun confronto con il nucleo significante della statuizione d'appello sul punto (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha motivato il diniego alla luce del negativo giudizio sulla personalità dell'imputato, date le numerose condanne definitive iscritte a suo carico per gravi reati di varia natura); che, comunque, il motivo medesimo è manifestamente infondato, posto che è jus receptum che, anche il richiamo ad uno solo degli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen. (ad esempio la capacità a delinquere desunta dai precedenti penali o giudiziari), ritenuto prevalente, è sufficiente a giustificare la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269); - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q.
M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 luglio 2023 Il consigliere estensore Il Presidente