Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 33233/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 33233/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33233/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TIENE PASQUALE nato a FOGGIA il 16/01/1964 avverso la sentenza del 04/02/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Bari ha confermato la condanna inflitta a TIENE PASQUALE per il delitto di cui all'art. 495 cod. pen. (fatto commesso a Foggia il 28 ottobre 2020); - che ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 495 cod. pen; Ordinanza — n. 33233/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 495 cod. pen. (fatto commesso a Foggia il 28 ottobre 2020); - che ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo;

Parole chiave

Generato dall'IA
false dichiarazioni senza giuramento uso di false generalità denuncia mendace false indicazioni su attività commerciali confessione inchiesta per falsità atti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 495 cod. pen
- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Bari ha confermato la condanna inflitta a TIENE PASQUALE per il delitto di cui all'art. 495 cod. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TIENE PASQUALE nato a FOGGIA il 16/01/1964 avverso la sentenza del 04/02/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

RITENUTO IN FATTO

- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Bari ha confermato la condanna inflitta a TIENE PASQUALE per il delitto di cui all'art. 495 cod. pen. (fatto commesso a Foggia il 28 ottobre 2020); - che ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo;

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che il proposto motivo, che muove censure in punto di determinazione della pena e di diniego delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in questa sede ed è, comunque, manifestamente infondato; - che, infatti, la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in Cassazione miri ad una nuova valutazione della sua congruità ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - dep. 04/02/2014, Rv. 259142;

Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007 - dep. 11/01/2008, Rv. 238851), come nel caso di specie (vedasi pag. 3 della sentenza impugnata) e che, inoltre, per consolidata giurisprudenza di questa Corte, ai fini della determinazione della pena, il giudice può tenere conto di uno stesso elemento - nel caso di specie, dei precedenti gravanti sull'imputato - che abbia attitudine a influire su diversi aspetti della valutazione, ben potendo un dato polivalente essere utilizzato più volte sotto differenti profili per distinti fini senza che ciò comporti lesione del principio del "ne bis in idem". (Sez. 6, Sentenza n. 45623 del 23/10/2013, Rv. 257425); - che è jus receptum che, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come parimenti avvenuto nel caso che occupa (vedasi pag. 3 della sentenza impugnata); - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;

P. Q. NO. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 luglio 2023 I