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Ordinanza — n. 33230/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 33230/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33230/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE SIMONE FRANCESCO nato a CARDITO il 13/08/1951 avverso la sentenza del 22/09/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; - che DE SIMONE FRANCESCO ricorre, a mezzo del suo difensore, articolando un solo motivo, avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli in data 19 dicembre 2022, che, in riforma della sentenza di condanna nei suoi confronti pronunciata per il delitto di cui agli artt. 624 e 625, comma 1, n. 2, cod. pen., ha dichiarato di non doversi procedere nei suoi confronti perché il reato ascrittogli è estinto per intervenuta prescrizione; - che in data 22 maggio 2023, il difensore del ricorrente ha depositato memoria con la quale ha meglio lumeggiato le ragioni poste a fondamento del proposto motivo.

Regesto Legislator

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art. 23-bis legge 176/2020; Ordinanza — n. 33230/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 624 e 625, comma 1, n. 2, cod. pen., ha dichiarato di non doversi procedere nei suoi confronti perché il reato ascrittogli è estinto per intervenuta prescrizione; - che in data 22 maggio 2023, il difensore del ricorrente ha depositato memoria con la quale ha meglio lumeggiato le ragioni poste a fondamento del proposto motivo.

Parole chiave

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imputazione di furto responsabilità scemata furto di lieve entità abbandono del procedimento per truffa remissione della pena impunità

Disposizioni normative citate

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art. 23-bis legge 176/2020
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE SIMONE FRANCESCO nato a CARDITO il 13/08/1951 avverso la sentenza del 22/09/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

RITENUTO IN FATTO

- che DE SIMONE FRANCESCO ricorre, a mezzo del suo difensore, articolando un solo motivo, avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli in data 19 dicembre 2022, che, in riforma della sentenza di condanna nei suoi confronti pronunciata per il delitto di cui agli artt. 624 e 625, comma 1, n. 2, cod. pen., ha dichiarato di non doversi procedere nei suoi confronti perché il reato ascrittogli è estinto per intervenuta prescrizione; - che in data 22 maggio 2023, il difensore del ricorrente ha depositato memoria con la quale ha meglio lumeggiato le ragioni poste a fondamento del proposto motivo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che il proposto motivo, che eccepisce la nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 23-bis legge 176/2020, ossia, perché emessa all'esito di giudizio di appello celebrato in forma partecipata senza che l'imputato e il suo difensore siano stati informati di tale modalità di celebrazione, è manifestamente infondato, posto che, nel caso al vaglio, vi è stato, comunque, un contradditorio almeno cartolare; - che ciò esclude che la fattispecie rientri nel fuoco della sentenza della Corte Costituzionale n. 111 del 2022, che dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 24, secondo comma, e 111, secondo comma, Cost., l'art. 568, comma 4, cod. proc. pen., in quanto interpretato nel senso che è inammissibile, per carenza di interesse ad impugnare, il ricorso per cassazione proposto avverso sentenza di appello che, in fase predibattimentale e senza alcuna forma di contraddittorio, abbia dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato; - che, perciò, ricorrendo un caso di nullità generale a regime intermedio ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. peri. (Sez. 5, n. 7750 del 27/10/2021, dep. 2022, Rv. 282897;

Sez. 6, n. 3673 del 19/01/2022, Rv. 282750), deve farsi applicazione del pacifico principio di diritto secondo cui, in caso di concorso tra una causa estintiva del reato e una nullità processuale, prevale la causa estintiva del reato, tanto più in un caso, come quello di specie, in cui la prescrizione sia stata già dichiarata (Sez. 2, n. 1259 del 26/10/2022, dep. 2023, Rv. 284300); - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 luglio 2023 Il consigliere estenso