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Ordinanza — n. 33221/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 33221/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33221/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI MATTEO GENEROSO nato a GIUGLIANO IN CAMPANIA il 23/11/1963 avverso la sentenza del 27/10/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; - DI MATTEO GENEROSO ricorre per cassazione, a mezzo del difensore, con un solo motivo, avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma in dai:a 27 ottobre 2022, che ha confermato la condanna inflittagli per il delitto di cui agli artt. 216, comma 1, n. 2 e 223 R.D. n. 267/1942;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 33221/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 216, comma 1, n. 2 e 223 R.D. n. 267/1942;

Parole chiave

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irregolarità finanziarie bancarotta fraudolenta cattiva gestione omissione della contabilità appropriazione indebita di fondi documenti bancari
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI MATTEO GENEROSO nato a GIUGLIANO IN CAMPANIA il 23/11/1963 avverso la sentenza del 27/10/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

RITENUTO IN FATTO

- DI MATTEO GENEROSO ricorre per cassazione, a mezzo del difensore, con un solo motivo, avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma in dai:a 27 ottobre 2022, che ha confermato la condanna inflittagli per il delitto di cui agli artt. 216, comma 1, n. 2 e 223 R.D. n. 267/1942;

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che il proposto motivo, che contesta l'esistenza del dolo specifico richiesto per l'integrazione della bancarotta documentale contestatagli (sotto il profilo dell'assoluta mancanza di prova), è generico e non consentito in questa sede„ giacché deduce, sotto l'egida formale del vizio di violazione di violazione di legge e del vizio di motivazione, mere doglianze in punto di fatto, dirette a suggerire una rivalutazione delle prove poste a fondamento del giudizio di responsabilità, siccome formulato da entrambi i giudici di merito nelle loro conformi decisioni, in assenza di specifica allegazione di individuati, inopinabili e decisivi fraintendimenti delle stesse (vedasi pag. 3 della sentenza impugnata, laddove è riportato come l'imputato stesso avesse ammesso di avere partecipato, quanto meno offrendo un contributo agevolatorio, alla distruzione delle scritture contabili societarie nel momento in cui la sorte della società da lui amministrata era ormai segnata); - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 luglio 2023 Il consigliere estensore Il Presid