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Ordinanza — n. 33216/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as generic and unfounded due to lack of positive prognosis for probation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33216/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Francesco Cutolo inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Cutolo challenged the appellate court's refusal of conditional sentence suspension, arguing against the denial of the benefit. The court rejected this as a generic and unfounded claim because the lower court properly cited specific factors like lack of stable residence and work history to justify a negative prognosis under Article 133 of the Penal Code.

Regesto Legislator

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Art. 133 cod. pen.; The appeal must be rejected if it is generic and unfounded, as the lower court's discretionary assessment of the lack of positive prognosis for non-recidivism, based on concrete facts like absence of stable residence and employment, constitutes adequate and sufficient motivation.

Parole chiave

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conditional sentence suspension prognosis of non-recidivism generic appeal unfounded appeal discretionary assessment Article 133 Penal Code inadmissible appeal perseguimento penale per truffa

Disposizioni normative citate

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Art. 133 cod. pen.
art. 133 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 9693 del 18/06/1992, Rv. 191875
ritenuti prevalenti (Sez. 1, n. 9693 del 18/06/1992, Rv. 191875); - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento a favore della Cassa delle Ammende della somma di Euro 3.000,00;
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CUTOLO FRANCESCO (CUI 00A3PCD) nato a NAPOLI il 27/02/1970 avverso la sentenza del 14/11/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; RITENUTO IN FATI-0 - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Genova ha confermato la condanna inflitta a CUTOLO FRANCESCO per i delitti di cui agli artt. 110 e 624-bis e 110, 624 e 625, comma 1, n. 7 cod. pen.; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che il proposto motivo, volto a censurare il diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena, è generico e manifestamente infondato, posto che la Corte territoriale, giustificando la mancata concessione del beneficio invocato con l'impossibilità di formulare una prognosi positiva in ordine alla non ricaduta nel reato da parte dell'impugnante, avuto riguardo non solo ai suoi precedenti penali, ma anche all'assenza di sua stabile dimora, di attività lavorativa e di qualsiasi altra prospettiva assistenziale (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata), ha motivato la valutazione discrezionale compiuta esplicitando, in maniera adeguata ancorché sintetica, riter" logico seguito per giungere alla conclusione rassegnata, indicando le ragioni essenziali del suo giudizio prognostico proiettato su una presunta realtà futura sulla base dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. ritenuti prevalenti (Sez. 1, n. 9693 del 18/06/1992, Rv. 191875); - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento a favore della Cassa delle Ammende della somma di Euro 3.000,00;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 12 luglio 2023 Il Consigliere estensore Il Preside