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Ordinanza — n. 33215/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 33215/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33215/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRASSO ANTONINO MARIO nato a CATANIA il 08/11/1973 avverso la sentenza del 29/03/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; - che GRASSO ANTONINO MARIO propone ricorso per cassazione, articolando un solo motivo, avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania in data 29 marzo 2022, che ha confermato la condanna inflittagli per i reati di cui agli artt. 75, comma 2, e 73 d.lgs. 159/2011 e 495 cod. pen.;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 33215/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 75, comma 2, e 73 d.lgs. 159/2011 e 495 cod. pen.;

Parole chiave

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gravi addebiti penali tentate lesioni personali gravi altri reati colpa grave mancanze gravi altri capi d'accusa
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Testo completo

guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRASSO ANTONINO MARIO nato a CATANIA il 08/11/1973 avverso la sentenza del 29/03/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

RITENUTO IN FATTO

- che GRASSO ANTONINO MARIO propone ricorso per cassazione, articolando un solo motivo, avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania in data 29 marzo 2022, che ha confermato la condanna inflittagli per i reati di cui agli artt. 75, comma 2, e 73 d.lgs. 159/2011 e 495 cod. pen.;

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che il proposto motivo, con il quale il ricorrente contesta, sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, la dichiarazione di sua responsabilità per il reato di cui all'art.495 cod. pen., è generico, perché è affidato ad argomentazioni congetturali e meramente esplorative, pedissequamente reiterative di quelle già dedotte con il gravame e puntualmente disattese dalla Corte di merito (cfr. pag. 1 della sentenza impugnata), risultando in tale guisa, oltre che aspecifiche, anche volte a suggerire una ricostruzione alternativa della vicenda sulla base criteri di valutazione delle prove diversi da quelli adottati dai giudici di merito nelle loro conformi decisioni; - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 luglio 2023 Il consigliere estensore Il Presidente