Ordinanza — n. 33214/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IAVARONE GIOVANNI nato a NAPOLI il 13/04/1982 avverso la sentenza del 22/09/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; - che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Napoli ha confermato la condanna inflitta a IAVARONE GIOVANNI per il delitto di cui all'art. 612, comma 2 cod. pen., ritenuta la recidiva reiterata (fatto commesso il 2 giugno 2016); - che il ricorso per cassazione nell'interesse di Iavarone Giovanni è affidato ad un solo motivo a più censure;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 612, comma 2 cod. pen; Ordinanza — n. 33214/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 612, comma 2 cod. pen., ritenuta la recidiva reiterata (fatto commesso il 2 giugno 2016); - che il ricorso per cassazione nell'interesse di Iavarone Giovanni è affidato ad un solo motivo a più censure;
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IAVARONE GIOVANNI nato a NAPOLI il 13/04/1982 avverso la sentenza del 22/09/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;
RITENUTO IN FATTO
- che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Napoli ha confermato la condanna inflitta a IAVARONE GIOVANNI per il delitto di cui all'art. 612, comma 2 cod. pen., ritenuta la recidiva reiterata (fatto commesso il 2 giugno 2016); - che il ricorso per cassazione nell'interesse di Iavarone Giovanni è affidato ad un solo motivo a più censure;
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che il proposto motivo, con il quale ci si duole del vizio di motivazione con riferimento alla qualificazione giuridica del fatto (che si sarebbe dovuto sussunnere nella fattispecie di minaccia semplice), nonché con riferimento all'applicazione della recidiva contestata e al diniego delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza, è inammissibile in ragione della conclamata indeterminatezza ed aspecificità delle deduzioni articolate a sostegno, ossia in quanto prive di qualsivoglia addentellato alla concretezza della regiudicanda e di ogni confronto, men che meno critico, alle rationes decidendi della sentenza impugnata; - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 12 luglio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente