Sentenza — n. 33212/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LA VALLE VINCENZO nato a VILLA SAN GIOVANNI il 29/04/1965 avverso la sentenza del 19/09/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; - che LA VALLE VINCENZO ricorre, a mezzo del suo difensore, articolando un solo motivo, avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino in data 19 settembre 2022, che ha confermato la sentenza di condanna nei suoi confronti pronunciata, anche agli effetti civili, per il delitto di cui all'art. 217, comma 2 L.F., fatto commesso in data 27 gennaio 2012;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 129 cod. proc. pen; Sentenza — n. 33212/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 217, comma 2 L.F., fatto commesso in data 27 gennaio 2012;
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LA VALLE VINCENZO nato a VILLA SAN GIOVANNI il 29/04/1965 avverso la sentenza del 19/09/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;
RITENUTO IN FATTO
- che LA VALLE VINCENZO ricorre, a mezzo del suo difensore, articolando un solo motivo, avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino in data 19 settembre 2022, che ha confermato la sentenza di condanna nei suoi confronti pronunciata, anche agli effetti civili, per il delitto di cui all'art. 217, comma 2 L.F., fatto commesso in data 27 gennaio 2012;
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che il proposto motivo, con il quale ci si duole della violazione degli artt. 157 e 161 cod. pen. in riferimento alla mancata declaratoria di intervenuta prescrizione, maturata prima della sentenza di appello, è fondato posto che, nel caso che occupa, pur tenuto conto della contestata (dal Pubblico Ministero all'udienza del 27/09/2016) e ritenuta (sia pure in regime di subvalenza rispetto alle circostanze attenuanti generiche) recidiva infraquinquennale di cui all'art. 99, comma 2, cod. pen. e della sospensione del corso della prescrizione per giorni 224, il reato contestato si è estinto per maturata prescrizione l'08/09/2021, quindi anteriormente alla pronuncia (in data 19 settembre 2022) della sentenza di appello; tanto in ossequio al dictum delle Sezioni Unite n. 12602 del 17/12/2015 - dep. 25/03/2016, Ricci, Rv. 266818, che ha riconosciuto l'ammissibilità del ricorso per cassazione col quale si deduca, anche con un unico motivo, l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito - atteso l'obbligo della immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen., che impone al giudice di merito di adottare il provvedimento consequenziale, anche in assenza di eccezione di parte; - che, la sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata senza rinvio, ai soli effetti penali, per essere il delitto ascritto al ricorrente estinl:o per intervenuta prescrizione; che, invece, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile agli effetti civili;
P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, agli effetti penali, perché il reato è estinto per prescrizione. Dichiara inammissibile il ricorso agli effetti civili. Così deciso il 12 luglio 2023 Il consigliere estensore Il