Ordinanza — n. 33207/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MATRAXIA CARMELA nato a SAN GIOVANNI GEMINI il 02/02/1956 avverso la sentenza del 12/04/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avo alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATELLA FERRANTI; Motivi della decisione Matraxia Carmela ricorre per cassazione mediante il difensore di fiducia Avv Donatella Miceli del foro di Agrigento avverso la sentenza della >Corte di appello di Caltanissetta del 12.04.22 che confermava la sentenza del Tribunale di Caltanissetta del 25.02.21 in relazione al reato di cui all'art. 589 comma 1 e 2 cod.pen relativo ad un incidente stradale occorso il 28.08.2015 che aveva causato la morte di Alessi Giuseppa.
Regesto Legislator
Generato dall'IAarticolo 613 c.p, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 33207/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 589 comma 1 e 2 cod.pen relativo ad un incidente stradale occorso il 28.08.2015 che aveva causato la morte di Alessi Giuseppa.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MATRAXIA CARMELA nato a SAN GIOVANNI GEMINI il 02/02/1956 avverso la sentenza del 12/04/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avo alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATELLA FERRANTI; Motivi della decisione Matraxia Carmela ricorre per cassazione mediante il difensore di fiducia Avv Donatella Miceli del foro di Agrigento avverso la sentenza della >Corte di appello di Caltanissetta del 12.04.22 che confermava la sentenza del Tribunale di Caltanissetta del 25.02.21 in relazione al reato di cui all'art. 589 comma 1 e 2 cod.pen relativo ad un incidente stradale occorso il 28.08.2015 che aveva causato la morte di Alessi Giuseppa.
Il ricorso è inammissibile perché risulta sottoscritto da avvocato non iscritto nell'albo speciale della Corte di Cassazione, come imposto dall'articolo 613 c.p.p. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si ritiene equo liquidare in € 4000,00, in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 1