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Ordinanza — n. 33206/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 33206/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33206/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HEMA ERLAND nato il 15/09/1979 avverso la sentenza del 23/11/2022 del GIP TRIBUNALE di BARIdato avy(so alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATELLA FERRANTI; Motivi della decisione 1. Con la sentenza in epigrafe il G.U.P. del Tribunale di Bari, su concorde richiesta delle parti, ha applicato a Henna Erland, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena complessiva di anni 4 di reclusione e 18.000,00 di multa in relazione alireato di cui all'art. 73, comma 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990 2. L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso tale sentenza, deduce vizio di motivazione in relazione al mancato proscioglimento ex art. 129 cod.proc.pen..

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen, art. 129 cod.proc.pen, art. 448 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 33206/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Con la sentenza in epigrafe il G.U.P. del Tribunale di Bari, su concorde richiesta delle parti, ha applicato a Henna Erland, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena complessiva di anni 4 di reclusione e 18.000,00 di multa in relazione alireato di cui all'art. 73, comma 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990 2. L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso tale sentenza, deduce vizio di motivazione in relazione al mancato proscioglimento ex art. 129 cod.proc.pen..

Parole chiave

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difetto di motivazione allegazioni fattuali non credibili motivi probatori insufficienza di prove causa legittima mancata prova di parzialità

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
del Tribunale di Bari, su concorde richiesta delle parti, ha applicato a Henna Erland, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena complessiva di anni 4 di reclusione e 18.000,00 di multa in relazione alireato di cui all'art.
art. 129 cod.proc.pen
L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso tale sentenza, deduce vizio di motivazione in relazione al mancato proscioglimento ex art. 129 cod.proc.pen..
art. 448 cod. proc. pen
103 del 2017, trova applicazione il comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HEMA ERLAND nato il 15/09/1979 avverso la sentenza del 23/11/2022 del GIP TRIBUNALE di BARIdato avy(so alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATELLA FERRANTI; Motivi della decisione 1. Con la sentenza in epigrafe il G.U.P. del Tribunale di Bari, su concorde richiesta delle parti, ha applicato a Henna Erland, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena complessiva di anni 4 di reclusione e 18.000,00 di multa in relazione alireato di cui all'art. 73, comma 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990 2. L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso tale sentenza, deduce vizio di motivazione in relazione al mancato proscioglimento ex art. 129 cod.proc.pen..

3. Il ricorso è inammissibile in quanto basato su motivi non proponibili in sede di legittimità. Trattandosi di sentenza che ha ratificato l'accordo proposto successivamente all'entrata in vigore dell'art. 1, comma 50, legge n. 103 del 2017, trova applicazione il comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen. che limita il ricorso per Cassazione avverso la sentenza di patteggiamento ai soli casi in esso previsti («motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»).

Ebbene, contrariamente a quanto dedotto, la decisione impugnata risulta sorretta da conferente apparato argomentativo, che soddisfa appieno l'obbligo motivazionale anche sotto il profilo dell'esclusione del proscioglimento sulla scorta del materiale probatorio acquisito in sede di indagini e del verbale di perquisizione locale e personale del 8.06.2022 ( fol 2) 4. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricorrendo ragioni di esonero - al pagamento della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 10 luglio