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Ordinanza — n. 33205/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 33205/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33205/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TULLO PIETRO nato a TERLIZZI il 09/05/2001 avverso la sentenza del 11/01/2023 del GIP TRIBUNALE di BARIdato avv/go alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATELLA FERRANTI;Motivi della decisione 1. Con la sentenza in epigrafe il G.I.P. del Tribunale di Bari, su concorde richiesta delle parti, ha applicato a Tullo Pietro, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. peri., la pena complessiva di anni tre di reclusione ed euro quattordicimila di multa in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990 per l'illecita detenzione di rilevante quantitativo di sostanza stupefacente del tipo cocaina (gr. 53), marijuana (gr. 117) e hashish (gr. 56).

Regesto Legislator

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art. 129 cod. proc. pen, art. 448 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 33205/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Con la sentenza in epigrafe il G.I.P. del Tribunale di Bari, su concorde richiesta delle parti, ha applicato a Tullo Pietro, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. peri., la pena complessiva di anni tre di reclusione ed euro quattordicimila di multa in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990 per l'illecita detenzione di rilevante quantitativo di sostanza stupefacente del tipo cocaina (gr. 53), marijuana (gr. 117) e hashish (gr. 56).

Parole chiave

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comunicazione degli elementi a carico allegazioni fattuali non credibili testimonianza della vittima confessione promozione dell'accusa penale accertamento insufficiente dei fatti

Disposizioni normative citate

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art. 129 cod. proc. pen
L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso tale sentenza, deducendo vizio di motivazione in relazione all'omesso accertamento circa l'esistenza di una causa di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
art. 448 cod. proc. pen
103 del 2017, trova applicazione il comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TULLO PIETRO nato a TERLIZZI il 09/05/2001 avverso la sentenza del 11/01/2023 del GIP TRIBUNALE di BARIdato avv/go alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATELLA FERRANTI;Motivi della decisione 1. Con la sentenza in epigrafe il G.I.P. del Tribunale di Bari, su concorde richiesta delle parti, ha applicato a Tullo Pietro, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. peri., la pena complessiva di anni tre di reclusione ed euro quattordicimila di multa in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990 per l'illecita detenzione di rilevante quantitativo di sostanza stupefacente del tipo cocaina (gr. 53), marijuana (gr. 117) e hashish (gr. 56).

2. L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso tale sentenza, deducendo vizio di motivazione in relazione all'omesso accertamento circa l'esistenza di una causa di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e vizio di motivazione in relazione alla congruità della pena 3. Il ricorso è inammissibile in quanto basato su motivi non proponibili in sede di legittimità. Trattandosi di sentenza che ha ratificato l'accordo proposto successivamente all'entrata in vigore dell'art. 1, comma 50, legge n. 103 del 2017, trova applicazione il comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen. che limita il ricorso per Cassazione avverso la sentenza di patteggiamento ai soli casi in esso previsti («motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»).

Ebbene, in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per Cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 2783:37; Sez.

F, Ord. n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761; Sez. 2, n. 4727 del 11/0:1/2018, Oboroceanu, Rv. 272014). Inoltre, contrariamente a quanto dedotto, la decisione impugnata risulta sorretta da conferente apparato argomentativo, che soddisfa appieno l'obbligo rnotivazionale per quanto concerne la determinazione del trattamento sanzionatorio e l' esclusione della causa di non punibilità alla luce del corposo materiale probatorio fol 3 r 4 4. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricorrendo ragioni di esonero - al pagamento della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 10 l