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Ordinanza — n. 33204/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 33204/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33204/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AQUINO VINCENZO nato a CORIGLIANO CALABR() il 18/02/1982 avverso la sentenza del 12/10/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATELLA FERRANTI; Aquino Vincenzo propone ricorso avverso la sentenza in epigrafe che ha confermato l'affermazione di responsabilità in relazione all'art. 73 comma 5 in relazione alla illecita detenzione di marijuana in parte ceduta a Giustino Alfonso, per il mancato riconoscimento della punibilità per particolare tenuità del fatto accertato ex art. 131 bis cod.pen. Il motivo è manifestamente infondati oltre che ripetitivo di analoghe censure proposte in appello cui la Corte distrettuale ha offerto riposte logiche coerenti ed adeguate al quadro probatorio e perciò inannmissibili Ai fini del riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. ha valutato la non tenuità dell'offesa, per le modalità della condotta e il quantitativo detenuto circa 260 gr, la droga ceduta circa 20 gr al Giustino e la non occasionalità della condotta illecita anche in relazione al profilo della personalità incline alla commissione di reati del tipo di quello per cui si procede .

Regesto Legislator

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art. 131 bis cod.pen; Ordinanza — n. 33204/2023 — snpen · Corte di Cassazione: La Corte distrettuale ha valutato quindi congruamente la non esiguità dell'offesa tale da escluderne la punibilità ( fol 2) Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc, pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.

Parole chiave

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principio accusatorio verdetto di colpevolezza decisione incidentale impugnabile gravi addebiti penali in dubio pro populo decreto di rinvio a giudizio

Disposizioni normative citate

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art. 131 bis cod.pen
73 comma 5 in relazione alla illecita detenzione di marijuana in parte ceduta a Giustino Alfonso, per il mancato riconoscimento della punibilità per particolare tenuità del fatto accertato ex art. 131 bis cod.pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AQUINO VINCENZO nato a CORIGLIANO CALABR() il 18/02/1982 avverso la sentenza del 12/10/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATELLA FERRANTI;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Aquino Vincenzo propone ricorso avverso la sentenza in epigrafe che ha confermato l'affermazione di responsabilità in relazione all'art. 73 comma 5 in relazione alla illecita detenzione di marijuana in parte ceduta a Giustino Alfonso, per il mancato riconoscimento della punibilità per particolare tenuità del fatto accertato ex art. 131 bis cod.pen. Il motivo è manifestamente infondati oltre che ripetitivo di analoghe censure proposte in appello cui la Corte distrettuale ha offerto riposte logiche coerenti ed adeguate al quadro probatorio e perciò inannmissibili Ai fini del riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. ha valutato la non tenuità dell'offesa, per le modalità della condotta e il quantitativo detenuto circa 260 gr, la droga ceduta circa 20 gr al Giustino e la non occasionalità della condotta illecita anche in relazione al profilo della personalità incline alla commissione di reati del tipo di quello per cui si procede .

La Corte distrettuale ha valutato quindi congruamente la non esiguità dell'offesa tale da escluderne la punibilità ( fol 2) Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc, pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deci