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Ordinanza — n. 33202/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 33202/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33202/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Patrizio Di Gaetano ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma indicata in epigrafe, resa ai sensi dell'art. 599-bis, cod. proc. pen., che, in riforma della sentenza di condanna del Tribunale di Roma del 14.11.2022 ha rideterminato la pena per if reato di cui all'art. 73 comma 1 DPR 309/90, sulla base di quanto concordato tra le parti ex art. 599 bis cod.proc.pen.,in anni 4 mesi 5 giorni 10 di reclusione e 32.000 euro di multa. 2.Ritenuto che sussistono i presupposti per dichiarare l'inammissibilità del ricorso senza formalità, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art. 599 bis cod.proc.pen, art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 33202/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 599-bis, cod. proc. pen., che, in riforma della sentenza di condanna del Tribunale di Roma del 14.11.2022 ha rideterminato la pena per if reato di cui all'art. 73 comma 1 DPR 309/90, sulla base di quanto concordato tra le parti ex art. 599 bis cod.proc.pen.,in anni 4 mesi 5 giorni 10 di reclusione e 32.000 euro di multa. 2.Ritenuto che sussistono i presupposti per dichiarare l'inammissibilità del ricorso senza formalità, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.

Parole chiave

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traffico aggravato di stupefacenti attenuazione della pena tossicodipendenza scemata imputabilità alleggerimento della pena ritiro della querela penale

Disposizioni normative citate

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art. 599 bis cod.proc.pen
73 comma 1 DPR 309/90, sulla base di quanto concordato tra le parti ex art. 599 bis cod.proc.pen.,in anni 4 mesi 5 giorni 10 di reclusione e 32.000 euro di multa.
art. 129 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI GAETANO PATRIZIO nato a ROMA il 27/09/1985 avverso la sentenza del 14/11/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avv o alle parti; udita la 'relazione svolta dal Consigliere DONATELLA FERRANTI;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Patrizio Di Gaetano ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma indicata in epigrafe, resa ai sensi dell'art. 599-bis, cod. proc. pen., che, in riforma della sentenza di condanna del Tribunale di Roma del 14.11.2022 ha rideterminato la pena per if reato di cui all'art. 73 comma 1 DPR 309/90, sulla base di quanto concordato tra le parti ex art. 599 bis cod.proc.pen.,in anni 4 mesi 5 giorni 10 di reclusione e 32.000 euro di multa. 2.Ritenuto che sussistono i presupposti per dichiarare l'inammissibilità del ricorso senza formalità, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.

Va ribadito che in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. peri, che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto clifforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez.1,n.944 del 23.10.2019 rv 278170-01).

Il ricorso, infatti, ha ad oggetto la richiamata sentenza, che è stata pronunciata dalla Corte territoriale, a norma dell'art. 599-bis, cod. proc. pen., stante l'espressa e rituale rinuncia della difesa ai motivi di doglianza e riguarda la mancata applicazione dell'art. 129 cod.proc.pen, nonostante la espressa valutazione sul punto degli elementi probatori da parte del giudice a fol 2 ( dato ponderale reiterazioni delle attività illecite accertata flagranza) Le parti hanno concordato una diversa e più mite rideterminazione della pena proporzionata al disvalore del fatto per cui è giudizio.

2. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sommai di C 4.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle Ammende.