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Ordinanza — n. 33200/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 33200/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33200/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BOSCO LUIS CRISTINA nato il 06/10/1971 SARACHELLO PASQUALE nato a ISERNIA il 02/03/1997 avverso la sentenza del 15/09/2022 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATELLA FERRANTI; OSSERVA Bosco Luis Cristina e Sarachello Pasquale ricorrono per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe , deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla responsabilità per i capi A)C)E9E) F) relativi a cessione di sostanze stupefacenti del tipo cocaina ed estorsione affermata sulla base delle dichiarazioni rese dalla persona offesa Veneziale Gianluca senza i dovuti riscontri.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 33200/2023 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BOSCO LUIS CRISTINA nato il 06/10/1971 SARACHELLO PASQUALE nato a ISERNIA il 02/03/1997 avverso la sentenza del 15/09/2022 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATELLA FERRANTI; OSSERVA Bosco Luis Cristina e Sarachello Pasquale ricorrono per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe , deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla responsabilità per i capi A)C)E9E) F) relativi a cessione di sostanze stupefacenti del tipo cocaina ed estorsione affermata sulla base delle dichiarazioni rese dalla persona offesa Veneziale Gianluca senza i dovuti riscontri.

Parole chiave

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imputazione per reati di stupefacenti traffico di cocaina verdetto di colpevolezza gravi addebiti penali dichiarazioni inverosimili sanzioni penali
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BOSCO LUIS CRISTINA nato il 06/10/1971 SARACHELLO PASQUALE nato a ISERNIA il 02/03/1997 avverso la sentenza del 15/09/2022 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATELLA FERRANTI; OSSERVA Bosco Luis Cristina e Sarachello Pasquale ricorrono per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe , deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla responsabilità per i capi A)C)E9E) F) relativi a cessione di sostanze stupefacenti del tipo cocaina ed estorsione affermata sulla base delle dichiarazioni rese dalla persona offesa Veneziale Gianluca senza i dovuti riscontri.

Il ricorso è basato su motivi che non rientrano nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito,le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni , in punto di responsabilità, attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali , in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità ,e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede, come si desume dalle considerazioni formulate dal giudice a quo alla pagina 5 della sentenza gravata ove ha vagliato la piena credibilità le dichiarazioni del teste Venezi ale.

I ricorsi vanno dunque dichiarati inammissibili, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, ciascuno, determinata secondo equit , in favore della Cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, i