Ordinanza — n. 33198/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HALILOVIC GIACOMO nato a TORINO il 09/04/1996 avverso la sentenza del 16/12/2022 del GIP TRIBUNALE di TORINOdato av so alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATELLA FERRANTI; Motivi della decisione Halilovic Giacomo ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 cod proc. pen. in ordine ai reati di cui agli artt. 110, 81 cpv. c.p., 73 comma 4 d.P.R. 309 del 9 ottobre 1.990, deducendo vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento di una pronuncia assolutoria a favore del prevenuto.
Regesto Legislator
Generato dall'IAarticolo 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 33198/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 444 cod proc. pen. in ordine ai reati di cui agli artt. 110, 81 cpv. c.p., 73 comma 4 d.P.R. 309 del 9 ottobre 1.990, deducendo vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento di una pronuncia assolutoria a favore del prevenuto.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HALILOVIC GIACOMO nato a TORINO il 09/04/1996 avverso la sentenza del 16/12/2022 del GIP TRIBUNALE di TORINOdato av so alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATELLA FERRANTI; Motivi della decisione Halilovic Giacomo ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 cod proc. pen. in ordine ai reati di cui agli artt. 110, 81 cpv. c.p., 73 comma 4 d.P.R. 309 del 9 ottobre 1.990, deducendo vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento di una pronuncia assolutoria a favore del prevenuto.
Il ricorso va dichiarato inammissibile per indeducibilità della descritta censura, che non rientra fra quelle consentite dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge n. 103 del 23.6.2017, in vigore dal 3.8.2017), in quanto non riguardante motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro a titolo di quattromila la sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di quattromila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il