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Ordinanza — n. 33196/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 33196/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33196/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VARRERA PASQUALE nato a NAPOLI il 08/08/2002 avverso la sentenza del 03/11/2022 della CORTE APPELLO di NAPOL: dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATELLA FERRANTI; OSSERVA Varrera Pasquale ricorre per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, lamentando il mancato riconoscimento dell'ipotesi della lieve entità. La censura è manifestamente infondata. La Corte d'appello ha infatti evidenziato la significatività del dato ponderale, trattandosi di un quantitativo di 17 dosi di hashish e 5 dosi di marijuana , e a pag 3 e 4 attesa la presenza di una stabile organizzazione di spaccio di sostanze stupefacenti con pali vedette e radiotrasmittenti per contatti ed alert.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 33196/2023 — snpen · Corte di Cassazione: La censura è manifestamente infondata. La Corte d'appello ha infatti evidenziato la significatività del dato ponderale, trattandosi di un quantitativo di 17 dosi di hashish e 5 dosi di marijuana , e a pag 3 e 4 attesa la presenza di una stabile organizzazione di spaccio di sostanze stupefacenti con pali vedette e radiotrasmittenti per contatti ed alert.

Parole chiave

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imputazione per reati di stupefacenti traffico aggravato di cocaina consumo di canapa abuso di sostanze infrazioni riguardanti la canapa pericolo di traffico di stupefacenti
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VARRERA PASQUALE nato a NAPOLI il 08/08/2002 avverso la sentenza del 03/11/2022 della CORTE APPELLO di NAPOL: dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATELLA FERRANTI; OSSERVA Varrera Pasquale ricorre per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, lamentando il mancato riconoscimento dell'ipotesi della lieve entità. La censura è manifestamente infondata. La Corte d'appello ha infatti evidenziato la significatività del dato ponderale, trattandosi di un quantitativo di 17 dosi di hashish e 5 dosi di marijuana , e a pag 3 e 4 attesa la presenza di una stabile organizzazione di spaccio di sostanze stupefacenti con pali vedette e radiotrasmittenti per contatti ed alert.

Dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è dato quindi desumere una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata e un corretto inquadramento giuridico degli stessi , avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni attraverso una disamina completa ed approfondita, in fatto e in diritto, delle risultanze processuali ,dalle quali hanno tratto conseguenze corrette sul piano giuridico. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 10.07