Italian court dismisses appeal on drug trafficking conviction, ruling excessive penalty claim generic and unsupported by new evidence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's four-year prison sentence and €20,000 fine for illegal cocaine possession. The appellant argued the penalty was excessive, but the court found this claim merely repetitive of facts already thoroughly examined and correctly rejected by the appellate judge. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the penalty fund due to the dilatory nature of the request.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 73 comma 1 DPR 309/1990; Art. 600 c.p.p.: An appeal challenging the excessive nature of a penalty is inadmissible if the grounds are generic and merely reproduce circumstances already evaluated and dismissed by the court of first instance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VAIANELLA GREGORIO LUCIO nato a ROMA il 21/105/1991 avverso la sentenza del 04/07/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATELLA FERRANTI; Motivi della decisione Con la sentenza in epigrafe la Corte d' Appello di Napoli confermava la condanna a quattro anni di reclusione ed euro ventimila di multa resa nei confronti di Vaianella Gregorio Lucio, emessa dal Gup del Tribunale di Napoli a seguito di rito abbreviato in data 18 per il reato di cui all'art. 73 comma 1 DPR 309/1990, poiché deteneva illecitamente ai fini di spaccio 13.944,35 gr di cocaina suddivisa in 14 pani Va considerato che l'unico motivo, afferente alla eccessività della pena, è generico meramente riproduttivo di circostanze già vagliate e correttamente disattese dal giudice di merito, avendo la Corte d'appello evidenziato il notevole carico trasportato dal ricorrente in Campania da altra regione per destinarlo all'immissione nel mercato illecito napoletano, per un quantitativo pari a 78.879 dosi singole medie Evidenziato che all'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna della' ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, avuto riguardo al palese carattere dilatorio del ricorso e all'elevato coefficiente di colpa connotante la rilevata causa di inammissibilità, appare conforme a giustizia stabilire nèlla misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 10-07-