Italian court dismisses appeal against drug conviction for lack of motivation regarding non-accepted plea deal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the defendant's claims of insufficient reasoning and violation of law. Although the defendant argued that the court failed to justify rejecting a plea deal despite his young age, the court found the decision's reasoning evident in the text. The court determined that the severity of the drug quantity and the defendant's prior record within an organized criminal network justified the rejection of the plea and the denial of general mitigating circumstances.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: While the rejection of a plea deal is generally reviewable, a lack of motivation is cured if the reasons for the decision emerge with evident clarity from the judgment's text, such as the gravity of the offense and the defendant's criminal history.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIUGLIANO SAMUEL nato a ROMA il 01/05/2002 avverso la sentenza del 17/10/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATELLA FERRANTI; Mi
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Giugliano Samuel all'esito di giudizio abbreviato è stato condannato per il reato di cui all'art. 73 comma 4 DPR 309/90 , dal Tribunale di Roma alla pena ritenuta di giustizia 2.Interposto appello, con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Roma ha integralmente confermato la sentenza appellata rigettando la proposta di concordato.
3. Propone ricorso l'imputato tramite il difensore di fiducia e lamenta: - integrale difetto di motivazione perché, a fronte della proposta di concordato ex art 599-bis cod. proc. pen. asseverata dal parere positivo reso dalla Procura Generale, senza giustificare le ragioni sottese alla scelta di non dare ulteriore corso alla pena concordata anche in relazione alla giovane età del ricorrente; Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata concessione delle attenuanti generiche Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato Il Collegio condivide l'orientamento, recentemente espresso (Sez. 6, n. 31556 del 13/07/2022 Ud. (dep. 23/08/2022 ) Rv. 283610 - 01 ) che, porta a ritenere sindacabile in sede di legittimità il mancato accoglimento dell'accordo formulato dalle parti ai sensi dell' art. 599-bis cod. proc. pen.
Ferma dunque, in linea di principio, la sindacabilità della scelta di non dare corso al concordato, ritiene tuttavia la Corte che nel caso, per quanto non immediatamente esplicitate, le ragioni che nel caso la giustificarono emergano con evidenza dalla lettura della decisione impugnata, così da superare l'apparente vizio motivazionale addotto dalla difesa. Emerge, infatti la gravità del fatto accertato e non contestato cori specifico riferimento al quantitativo di sostanza stupefacente detenuta dalla quale erano ricavabili 75.000 dosi singole medie e la personalità dell'imputato/ già gravato da precedenti arresti per fatti analoghi nonostante la giovanissima età e ciò a evidenziare uno stabile inserimento in un coircuito organizzato di sostanze stupefacenti nel mercato illegale della capitale in posizione e con un ruolo certo non marginale, proprio in quanto fiduciario per la custodia di un considerevole quantitativo di sostanza stupefacente ( fol 1).
Da qui l'immediata individuazione della ragione di ritenuta incongruità dellaproposta che non rispecchiava le connotazioni del fatto anche con riferimento alla mancata concessione delle attenuanti generiche considerato che la pena inflitta è stata motivatamente considerata congrua e parametrata alla gravità della condotta e alla personalità dell'imputato il quale è stato autorizzato comunque a frequentare un corso di formazione professionale durante la custodia cautelare agli arresti domiciliari proprio ai fini del reinserimento ( fol 2) ,h.
Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle am