Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 33192/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 33192/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33192/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CANIGLIA EMILIANO nato a FRANCAVILLA FONTANA il 05/05/1999 avverso la sentenza del 17/11/2022 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di BRINDISIdato avo alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATELLA FERRANTI; Motivi della decisione 1. Con la sentenza in epigrafe il G.U.P. del Tribunale di Brindisi, su concorde richiesta delle parti, ha applicato a Caniglia Emiliano, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena complessiva di anni uno e mesi dieci di reclusione ed euro quattromila di multa in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990 per l'illecita detenzione di rilevante quantitativo di sostanza stupefacente del tipo cocaina (gr. 10,90), marijuana (gr. 32,33).

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 444 cod. proc. pen, art. 448 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 33192/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Con la sentenza in epigrafe il G.U.P. del Tribunale di Brindisi, su concorde richiesta delle parti, ha applicato a Caniglia Emiliano, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena complessiva di anni uno e mesi dieci di reclusione ed euro quattromila di multa in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990 per l'illecita detenzione di rilevante quantitativo di sostanza stupefacente del tipo cocaina (gr. 10,90), marijuana (gr. 32,33).

Parole chiave

Generato dall'IA
allegazioni fattuali non credibili prove fabbricate testimonianza della vittima accusa attendibilità dei testimoni gravi addebiti penali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 444 cod. proc. pen
del Tribunale di Brindisi, su concorde richiesta delle parti, ha applicato a Caniglia Emiliano, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena complessiva di anni uno e mesi dieci di reclusione ed euro quattromila di multa in relazione al reato di cui all'art.
art. 448 cod. proc. pen
103 del 2017, trova applicazione il comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CANIGLIA EMILIANO nato a FRANCAVILLA FONTANA il 05/05/1999 avverso la sentenza del 17/11/2022 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di BRINDISIdato avo alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATELLA FERRANTI; Motivi della decisione 1. Con la sentenza in epigrafe il G.U.P. del Tribunale di Brindisi, su concorde richiesta delle parti, ha applicato a Caniglia Emiliano, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena complessiva di anni uno e mesi dieci di reclusione ed euro quattromila di multa in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990 per l'illecita detenzione di rilevante quantitativo di sostanza stupefacente del tipo cocaina (gr. 10,90), marijuana (gr. 32,33).

2. L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso tale sentenza, deduce vizio di motivazione in relazione agli artt. 132 e 133 cod. pen.

3. Il ricorso è inammissibile in quanto basato su motivi non proponibili in sede di legittimità. Trattandosi di sentenza che ha ratificato l'accordo proposto successivamente all'entrata in vigore dell'art. 1, comma 50, legge n. 103 del 2017, trova applicazione il comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen. che limita il ricorso per Cassazione avverso la sentenza di patteggiamento ai soli casi in esso previsti («motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»). Ebbene, contrariamente a quanto dedotto, la decisione impugnata risulta sorretta da conferente apparato argomentativo, che soddisfa appieno l'obbligo motivazionale per quanto concerne la determinazione del trattamento sanzionatorio.

4. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricorrendo ragioni di esonero - al pagamento della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 10 luglio