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Ordinanza — n. 33189/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 33189/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33189/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: WEMBA RAYMOND nato il 10/10/1992 avverso la sentenza del 11/07/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATELLA FERRANTI; Motivi della decisione 1. Il ricorso di Wemba Raymond avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di penale responsabilità in ordine al reato di cui agli artt. 110 c.p. e 73 comma 5 D.P.R. 309 del 9 ottobre 1990, riguardante il trattamento sanzionatorio con particolare riferimento alla contestata recidiva, è manifestamente infondato. 1.1.

Regesto Legislator

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artt. 110 c.p, art. 133 cod. pen, art. 99 cod. pen, articolo 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 33189/2023 — snpen · Corte di Cassazione: III 16 giugno 2004 n. 26908, Rv. 229298). Si tratta di evenienza che non sussiste nel caso di specie. Il giudice di primo grado e la Corte di Appello ( fol 3 sentenza impugnata) hanno infatti motivatamente specificato la contestata recidiva, tenuto conto dei precedenti specifici a suo carico, da cui potersi evincere che la condotta di spaccio non sia stata occasionale ma costituisca un'abituale attività da cui il prevenuto trae le proprie risorse di vita. Si tratta di indici che confermano la spiccata capacità a delinquere e la sua propensione per la commissione di reati della stessa specie attinenti allo spaccio di stupefacenti, espressione di quell'aggravio di pericolosità previsto dall'applicazione dell'art. 99 cod. pen.

Parole chiave

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apprezzamento arbitrario delle prove carenza di credibilità oggettiva dubbio ragionevole testimonianze contraddittorie onere della prova inutilizzabilità delle prove illecite

Disposizioni normative citate

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artt. 110 c.p
Il ricorso di Wemba Raymond avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di penale responsabilità in ordine al reato di cui agli artt. 110 c.p.
art. 133 cod. pen
211583), ma afferma anche che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti, effettuato in riferimento ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., sono censurabili in cassazione solo quando siano frutto di mero arbitrio o ragionamento illogico (Cass.
art. 99 cod. pen
Si tratta di indici che confermano la spiccata capacità a delinquere e la sua propensione per la commissione di reati della stessa specie attinenti allo spaccio di stupefacenti, espressione di quell'aggravio di pericolosità previsto dall'applicazione dell'art. 99 cod. pen.
articolo 616 cod. proc. pen
2.Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 3.000 a titolo di sanzione pecuniaria.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: WEMBA RAYMOND nato il 10/10/1992 avverso la sentenza del 11/07/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATELLA FERRANTI; Motivi della decisione 1. Il ricorso di Wemba Raymond avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di penale responsabilità in ordine al reato di cui agli artt. 110 c.p. e 73 comma 5 D.P.R. 309 del 9 ottobre 1990, riguardante il trattamento sanzionatorio con particolare riferimento alla contestata recidiva, è manifestamente infondato. 1.1.

Infatti, contrariamente a quanto dedotto, la decisione impugnata risulta sorretta da conferente apparato argomentativo, che soddisfa appieno l'obbligo motivazionale per quanto concerne la determinazione del trattamento sanzionatorio. È appena il caso di considerare che in tema di valutazione dei vari elementi per la concessione delle attenuanti generiche, ovvero in ordine al giudizio di comparazione e per quanto riguarda la dosimetria della pena ed i limiti del sindacato di legittimità su detti punti, la giurisprudenza di questa Suprema Corte non solo ammette la c.d. motivazione implicita (Sez. 6, sent. del 22 settembre 2003 n. 36382, Rv. 227142) o con formule sintetiche (tipo "si ritiene congrua" vedi Sez. 4, sent. del 4 agosto 1998 n. 9120 Rv. 211583), ma afferma anche che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti, effettuato in riferimento ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., sono censurabili in cassazione solo quando siano frutto di mero arbitrio o ragionamento illogico (Cass. sez.

III 16 giugno 2004 n. 26908, Rv. 229298). Si tratta di evenienza che non sussiste nel caso di specie. Il giudice di primo grado e la Corte di Appello ( fol 3 sentenza impugnata) hanno infatti motivatamente specificato la contestata recidiva, tenuto conto dei precedenti specifici a suo carico, da cui potersi evincere che la condotta di spaccio non sia stata occasionale ma costituisca un'abituale attività da cui il prevenuto trae le proprie risorse di vita. Si tratta di indici che confermano la spiccata capacità a delinquere e la sua propensione per la commissione di reati della stessa specie attinenti allo spaccio di stupefacenti, espressione di quell'aggravio di pericolosità previsto dall'applicazione dell'art. 99 cod. pen.

Tali argomentazioni, congrue ed immuni da vizi logici evidenti, sfuggono al sindacato della cassazione. 2.Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 3.000 a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 luglio 2023 Il Consigliere estensore