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Ordinanza — n. 33186/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 33186/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33186/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PEPKOLA MARVIN nato il 22/09/1993 avverso la sentenza del 11/07/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATELLA FERRANTI; Pepkola Marvin ricorre per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, deducendo genericamente vizio di motivazione con riferimento alla mancata riqualificazione del fatto contestato ( 73 comma 1 DPR 309/90) nell'ipotesi attenuata di cui all'art. 73 comma 5 DPR 309/90. L'art. 581, lett. c), richiede l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono il petitum. Tale requisito difetta nel caso di specie, dovendosi riscontrare un' assoluta genericità del motivo addotto a sostegno del ricorso. Il ricorrente, infatti, si limita ad invocare l'annullamento della sentenza impugnata, senza indicare se non genericamente in alcun modo le ragioni a sostegno delle proprie tesi e senza individuare e analizzare, al di là di affermazioni apodittiche, alcuno specifico profilo di censura all'apparato motivazionale a fondamento del decisum.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 33186/2023 — snpen · Corte di Cassazione: La Corte territoriale infatti argomenta a fol 5 la esclusione dell'ipotesi attenuata con riferimento all'apprezzabile organizzazione criminale, al possesso di droga di diversa natura, al notevole lasso di tempo in cui è stata svolta l'attività di spaccio, all'assiduità degli scambi dal profitto ricavato ( 50 euro ogni mezzo grammo) e ciò a dimostrazione di un'attività illecita professionale non episodica ne occasionale di allarmante gravità. L'inosservanza del disposto dell'ad 581 lett c) cpp, sotto il profilo della genericità e aspecificità dei motivi addotti, è in ogni caso prevista dall'art 591 lett c) cpp quale causa di inammissibilità.

Parole chiave

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accusa penale prova della persecuzione presentazione di denunce penali promozione dell'accusa motivi azione penale privata
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PEPKOLA MARVIN nato il 22/09/1993 avverso la sentenza del 11/07/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATELLA FERRANTI;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Pepkola Marvin ricorre per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, deducendo genericamente vizio di motivazione con riferimento alla mancata riqualificazione del fatto contestato ( 73 comma 1 DPR 309/90) nell'ipotesi attenuata di cui all'art. 73 comma 5 DPR 309/90. L'art. 581, lett. c), richiede l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono il petitum. Tale requisito difetta nel caso di specie, dovendosi riscontrare un' assoluta genericità del motivo addotto a sostegno del ricorso. Il ricorrente, infatti, si limita ad invocare l'annullamento della sentenza impugnata, senza indicare se non genericamente in alcun modo le ragioni a sostegno delle proprie tesi e senza individuare e analizzare, al di là di affermazioni apodittiche, alcuno specifico profilo di censura all'apparato motivazionale a fondamento del decisum.

La Corte territoriale infatti argomenta a fol 5 la esclusione dell'ipotesi attenuata con riferimento all'apprezzabile organizzazione criminale, al possesso di droga di diversa natura, al notevole lasso di tempo in cui è stata svolta l'attività di spaccio, all'assiduità degli scambi dal profitto ricavato ( 50 euro ogni mezzo grammo) e ciò a dimostrazione di un'attività illecita professionale non episodica ne occasionale di allarmante gravità. L'inosservanza del disposto dell'ad 581 lett c) cpp, sotto il profilo della genericità e aspecificità dei motivi addotti, è in ogni caso prevista dall'art 591 lett c) cpp quale causa di inammissibilità.

Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila , determinata secondo equità , in favore della Cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma,