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Ordinanza — n. 33185/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 33185/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33185/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FRROKU KUJTIM nato il 21/11/1982 avverso la sentenza del 04/11/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATELLA FERRANTI; Motivi della decisione Il ricorso di Frroku kujtim avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all' art 73, comma 5, d.P.R. 309/90, è manifestamente infondato. Infatti, contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata reca appropriata motivazione, basata su definite e significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi logico-giuridici.

Regesto Legislator

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articolo 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 33185/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Quanto al diniego delle circostanze -'\géridtiléóri'giudizio di merito non censurabile la Corte territoriale ha argomentato con riferimento alle modalità della condotta di spaccio non occasionale e ai precedenti penali oltre che dal comportamento processuale privo di elementi o indici di resipiscenza. Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.

Parole chiave

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perseguimento penale per truffa frode nel pignoramento permesso di promuovere un procedimento penale false dichiarazioni senza giuramento ritardo ingiustificato dell'azione penale procedimento in contumacia

Disposizioni normative citate

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articolo 616 cod. proc. pen
Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FRROKU KUJTIM nato il 21/11/1982 avverso la sentenza del 04/11/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATELLA FERRANTI; Motivi della decisione Il ricorso di Frroku kujtim avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all' art 73, comma 5, d.P.R. 309/90, è manifestamente infondato. Infatti, contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata reca appropriata motivazione, basata su definite e significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi logico-giuridici.

Il ricorso, con cui si denuncia essenzialmente: vizio di motivazione in ordine alla mancata assoluzione dell'imputato non essendoci elementi sufficienti per affermare la responsabilità e vizio di motivazione per la mancata concessione delle attenuanti generiche è manifestamente infondato oltre che generico e aspecifico a fronte delle argomentazioni logiche e coerenti con il quadro probatorio della Corte territoriale che, quanto alla responsabilità, a fol 3, ha affermato che l'effettivo passaggio della droga tra l'imputato e l' acquirente Patti è stato osservato direttamente dagli agenti operanti appostati nei pressi del bar Diana di Via Dismano n. 18 e successivamente in sede di perquisizione personale veniva individuato l'involucro di cellophane contenente droga, di cui avevano visto il passaggio, custodito proprip nella,tasca del giubbotto del Patti.

Quanto al diniego delle circostanze -'\géridtiléóri'giudizio di merito non censurabile la Corte territoriale ha argomentato con riferimento alle modalità della condotta di spaccio non occasionale e ai precedenti penali oltre che dal comportamento processuale privo di elementi o indici di resipiscenza. Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Cos