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Ordinanza — n. 33180/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 33180/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33180/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MUHAMMED SALLAH (SILLAH) nato il 01/01/1998 avverso la sentenza del 12/09/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATELLA FERRANTI; Muhammed Sallah ricorre per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, deducendo genericamente vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62n.4 cod.pen. nell'ipotesi attenuata di cui all'art. 73 comma 5 DPR 309/90, in relazione alla esiguità del quantitativo di sostanza stupefacente, 18 gr di hashish e 8,3 gr di marijuana. L'art. 581, lett. c), richiede l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono il petitunn. Tale requisito difetta nel caso di specie, dovendosi riscontrare un' assoluta genericità del motivo addotto a sostegno del ricorso.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 33180/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 62n.4 cod.pen. nell'ipotesi attenuata di cui all'art. 73 comma 5 DPR 309/90, in relazione alla esiguità del quantitativo di sostanza stupefacente, 18 gr di hashish e 8,3 gr di marijuana. L'art. 581, lett. c), richiede l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono il petitunn. Tale requisito difetta nel caso di specie, dovendosi riscontrare un' assoluta genericità del motivo addotto a sostegno del ricorso.

Parole chiave

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allegazioni inverosimili diritto musulmano decisione incidentale impugnabile domanda d'asilo di rom diritto di ottenere una decisione asserzione difendibile
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MUHAMMED SALLAH (SILLAH) nato il 01/01/1998 avverso la sentenza del 12/09/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATELLA FERRANTI;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Muhammed Sallah ricorre per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, deducendo genericamente vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62n.4 cod.pen. nell'ipotesi attenuata di cui all'art. 73 comma 5 DPR 309/90, in relazione alla esiguità del quantitativo di sostanza stupefacente, 18 gr di hashish e 8,3 gr di marijuana. L'art. 581, lett. c), richiede l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono il petitunn. Tale requisito difetta nel caso di specie, dovendosi riscontrare un' assoluta genericità del motivo addotto a sostegno del ricorso.

Il ricorrente, infatti, si limita ad invocare l'annullamento della sentenza impugnata, senza indicare se non genericamente in alcun modo le ragioni a sostegno delle proprie tesi e senza individuare e analizzare, al di là di affermazioni apodittiche, alcuno specifico profilo di censura all'apparato motivazionale a fondamento del decisum. La Corte territoriale a fol 2 ha specificatamente argomentato che il ricorrente deteneva ai fini della cessione a terzi circa 200 dosi di sostanze stupefacenti di varia natura. Ha applicato il principio che l'attenuante può aver spazio solo in presenza di un evento dannoso o pericoloso connotato da un ridotto grado di offensività Sez. 4 - , n. 38381 del 21/05/2019 Ud. (dep. 17/09/2019) Rv. 277186 - 01 L'inosservanza del disposto dell'ad 581 lett c) cpp, sotto il profilo della genericità dei motivi addotti , è prevista dall'ad 591 lett c) cpp quale causa di inammissibilità.

Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila , determinata secondo equità , in favore della Cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma