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Ordinanza — n. 33179/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 33179/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33179/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FACENNA PRIMIANO nato a LESINA il 30/09/1966 avverso la sentenza del 31/01/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATELLA FERRANTI; Motivi della decisione 1. Primiano Facenna ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alla mancata qualificazione dei fatti a norma dell'art. 73, comma 5 D.P.R. 309/90. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

Regesto Legislator

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art. 73, comma 5 D.P.R. 309/90; Ordinanza — n. 33179/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Primiano Facenna ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alla mancata qualificazione dei fatti a norma dell'art. 73, comma 5 D.P.R. 309/90. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

Parole chiave

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carenza di legittimazione verosimiglianza mancata prova di parzialità accertamento insufficiente dei fatti perizia per accertamento dell'età infrazione privilegiata

Disposizioni normative citate

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art. 73, comma 5 D.P.R. 309/90
Primiano Facenna ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alla mancata qualificazione dei fatti a norma dell'art. 73, comma 5 D.P.R. 309/90.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FACENNA PRIMIANO nato a LESINA il 30/09/1966 avverso la sentenza del 31/01/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATELLA FERRANTI; Motivi della decisione 1. Primiano Facenna ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alla mancata qualificazione dei fatti a norma dell'art. 73, comma 5 D.P.R. 309/90. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

2. I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto asso- lutamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi. Gli stessi, in particolare, non sono sorretti da concreta specificità e pertinen- za censoria, perché non si coniugano alla enunciazione di specifiche richieste con connessa indicazione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che le sorreggono. L'impugnata sentenza risulta poi adeguatamente motivata, nonché corretta in punto di diritto nell'escludere in favore dell'imputato l'uso esclusivamente per- sonale delle sostanze rinvenute (si veda, in particolare, p. 3 della sentenza), evidenziando quale indizi univoci dell'attività di spaccio il rinvenimento di diver- se tipologie di sostanze stupefacenti all'interno dell'abitazione, il rinvenimento del coltello con la lama intrisa di sostanza stupefacente oltre ad una somma di 200,00 e la diversificazione dei posti destinati ad occultare la sostanza stupefa- cente 3.

Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al paga- mento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzio- ne pecuniaria nella misura indicata in dispositivo

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Rom