Ordinanza — n. 33177/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GHAFIRI NAJIB CUI 05HPNPC nato il 01/01/1992 avverso la sentenza del 31/05/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATELLA FERRANTI; Ghafiri Najib ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, deducendo vizio di motivazione con riferimento alla quantificazione della pena base in relazione alla scarsa offensività della condotta per il reato di cui all'art. 73 comma 5 dpr 309/90. Il ricorso è manifestamente infondato, in considerazione della specifica e incensurabile motivazione sul punto da parte della Corte territoriale che, a fol 2, evidenzia come il discostamento dal minimo edittale della pena base, individuata in mesi nove di reclusione, è giustificato dal fatto che si trattava di cocaina, che il ricorrente è stato già condannato per tre volte in un breve arco di tempo dal 2017 al 2021 a pena detentive per analoghi reati, connessi alla cessione di stupefacenti; inoltre la pena non si discosta in maniera significativa dal minimo stante la gravità del comportamento e i parametri di cui all'art. 133 cod.. pen., tra cui la capacità a delinquere risultante dalle condanne per fatti analoghi.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 33177/2023 — snpen · Corte di Cassazione: All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, avuto riguardo al coefficiente di colpa, appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GHAFIRI NAJIB CUI 05HPNPC nato il 01/01/1992 avverso la sentenza del 31/05/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATELLA FERRANTI;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ghafiri Najib ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, deducendo vizio di motivazione con riferimento alla quantificazione della pena base in relazione alla scarsa offensività della condotta per il reato di cui all'art. 73 comma 5 dpr 309/90. Il ricorso è manifestamente infondato, in considerazione della specifica e incensurabile motivazione sul punto da parte della Corte territoriale che, a fol 2, evidenzia come il discostamento dal minimo edittale della pena base, individuata in mesi nove di reclusione, è giustificato dal fatto che si trattava di cocaina, che il ricorrente è stato già condannato per tre volte in un breve arco di tempo dal 2017 al 2021 a pena detentive per analoghi reati, connessi alla cessione di stupefacenti; inoltre la pena non si discosta in maniera significativa dal minimo stante la gravità del comportamento e i parametri di cui all'art. 133 cod.. pen., tra cui la capacità a delinquere risultante dalle condanne per fatti analoghi.
All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, avuto riguardo al coefficiente di colpa, appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3000,00 euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il