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Ordinanza — n. 33173/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 33173/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33173/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARIOTTI MARCO nato a ROMA il 26/07/1985 avverso la sentenza del 04/11/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATELLA FERRANTI; Mariotti Marco ricorre per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, deducendo genericamente vizio di motivazione con riferimento alla mancata riqualificazione del fatto contestato ( 73 comma 1 e 4 DPR 309/90) nell'ipotesi attenuata di cui all'art. 73 comma 5 DPR 309/90, in relazione alla contestata recidiva, alla mancata concessione delle attenuanti generiche e comunque al trattamento sanzionatorio L'art. 581, lett. c), richiede l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono il petitum. Tale requisito difetta nel caso di specie, dovendosi riscontrare un' assoluta genericità del motivo addotto a sostegno del ricorso.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 33173/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 73 comma 5 DPR 309/90, in relazione alla contestata recidiva, alla mancata concessione delle attenuanti generiche e comunque al trattamento sanzionatorio L'art. 581, lett. c), richiede l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono il petitum. Tale requisito difetta nel caso di specie, dovendosi riscontrare un' assoluta genericità del motivo addotto a sostegno del ricorso.

Parole chiave

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attendibilità dei testimoni godimento dei diritti civili verdetto di colpevolezza gravi addebiti penali azione di responsabilità domanda d'asilo di rom
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARIOTTI MARCO nato a ROMA il 26/07/1985 avverso la sentenza del 04/11/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATELLA FERRANTI;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Mariotti Marco ricorre per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, deducendo genericamente vizio di motivazione con riferimento alla mancata riqualificazione del fatto contestato ( 73 comma 1 e 4 DPR 309/90) nell'ipotesi attenuata di cui all'art. 73 comma 5 DPR 309/90, in relazione alla contestata recidiva, alla mancata concessione delle attenuanti generiche e comunque al trattamento sanzionatorio L'art. 581, lett. c), richiede l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono il petitum. Tale requisito difetta nel caso di specie, dovendosi riscontrare un' assoluta genericità del motivo addotto a sostegno del ricorso.

Il ricorrente, infatti, si limita ad invocare l'annullamento della sentenza impugnata, senza indicare se non genericamente in alcun modo le ragioni a sostegno delle proprie tesi e senza individuare e analizzare, al di là di affermazioni apodittiche, alcuno specifico profilo di censura all'apparato motivazionale a fondamento del decisum. Quanto alla configurabilità dell'ipotesi attenuata la Corte territoriale a fol 3 ha specificatamente argomentato con riferimento al dato ponderale, alla detenzione di droghe di tipo diverso in quantitativi significativi e alla tenuta di una contabilità di rapporti debito credito riguardanti lo smercio di stupefacenti e ciò a dimostrazione di un'attività illecita professionale non episodica nè occasionale di allarmante gravità.

Parimenti con riferimento alla sussistenza della recidiva argomenta dal fatto che i precedenti non sono risalenti e il fatto è stato commesso mentre si trovava sottoposto alla pena alternativa della detenzione domiciliare. Ha ritenuto pertanto congrua la pena, fol 2. L'inosservanza del disposto dell'alt 581 lett c) cpp, sotto il profilo della genericità dei motivi addotti , è prevista dall'art 591 lett c) cpp quale causa di inammissibilità. Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila , determinata secondo equità , in favore della Cassa delle ammende.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Ro