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Ordinanza — n. 33172/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 33172/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33172/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARELLA GIOELE nato a BARI il 22/11/1998 avverso la sentenza del 02/12/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATELLA FERRANTI; Motivi della decisione 1. Gioele Carella ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe che lo ha condannato in relazione alla illecita detenzione di complessivi 205 dosi di cocaina pari a 48,7 gr di sostanza stupefacente, deducendo con tre motivi vizio motivazionale e violazione di legge in relazione alla mancata con- cessione delle circostanze attenuanti ex art. 62-bis c.p. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

Regesto Legislator

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art. 62-bis c.p; Ordinanza — n. 33172/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Gioele Carella ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe che lo ha condannato in relazione alla illecita detenzione di complessivi 205 dosi di cocaina pari a 48,7 gr di sostanza stupefacente, deducendo con tre motivi vizio motivazionale e violazione di legge in relazione alla mancata con- cessione delle circostanze attenuanti ex art. 62-bis c.p. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

Parole chiave

Generato dall'IA
testimonianza della vittima allegazioni fattuali non credibili imputazione di furto reati contro la sfera personale riservata prove acquisite illegalmente accuse di abuso

Disposizioni normative citate

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art. 62-bis c.p
I giudici del gravame del merito, hanno dato infatti conto delle ragioni osta- tive al riconoscimento delle circostanze attenuanti previste all'art. 62-bis c.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARELLA GIOELE nato a BARI il 22/11/1998 avverso la sentenza del 02/12/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATELLA FERRANTI; Motivi della decisione 1. Gioele Carella ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe che lo ha condannato in relazione alla illecita detenzione di complessivi 205 dosi di cocaina pari a 48,7 gr di sostanza stupefacente, deducendo con tre motivi vizio motivazionale e violazione di legge in relazione alla mancata con- cessione delle circostanze attenuanti ex art. 62-bis c.p. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

2. I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto asso- lutamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi. La Corte territoriale ha argomentato sul punto a fol 6 e 7 sulla base del precedente specifico e le modalità della condotta rilevatrici di una non comune scaltrezza posto che l'imputato nascondeva una minore parte di sostanza pari a 20 dosi all'interno dello slip, mentre il quantitativo maggiore, pari a 185 dosi era assicu- rato con delle calamite al paraurti della autovettura Opel di sua proprietà.. I motivi in questione non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché afferiscono al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive.

3. Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile. Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazio- ne della .orte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto . di diritto e, pertanto, immune da vizi di legittimità. I giudici del gravame del merito, hanno dato infatti conto delle ragioni osta- tive al riconoscimento delle circostanze attenuanti previste all'art. 62-bis c.p. (si veda sul punto la motivazione fornita alle pagine 5 e 6 della sentenza impugna- ta) 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al paga- mento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzio- ne pecuniaria nella misura indicata in dispositivo

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 10 lugl