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Ordinanza — n. 33171/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 33171/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33171/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PEZZELLA PASQUALE nato a FRATTAMAGGIORE il 10/09/1998 avverso la sentenza del 05/10/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATELLA FERRANTI; Pezzella Pasquale ricorre per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, deducendo genericamente violazione di legge della sentenza impugnata in relazione alla detenzione illecita di hashish in particolare 145 gr suddivisi in un panetto da 75 gr e n. 25 dosi già confezionate in cellophane per gr. 60 circa, di cui aveva cercato di disfarsi, gettando la sostanza stupefacente dalla finestra nonché ulteriori 5 pezzi per 10 gr. Chiede l'annullamento con riferimento alla detenzione dello stupefacente rinvenuto sulla pubblica via e in ogni caso la rivisitazione del trattamento sanzionatorio.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 33171/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 25 dosi già confezionate in cellophane per gr. 60 circa, di cui aveva cercato di disfarsi, gettando la sostanza stupefacente dalla finestra nonché ulteriori 5 pezzi per 10 gr. Chiede l'annullamento con riferimento alla detenzione dello stupefacente rinvenuto sulla pubblica via e in ogni caso la rivisitazione del trattamento sanzionatorio.

Parole chiave

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decisioni incidentali sentenza civile lesione al piede decisione incidentale impugnabile forza di cosa giudicata diritto di ottenere una decisione
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PEZZELLA PASQUALE nato a FRATTAMAGGIORE il 10/09/1998 avverso la sentenza del 05/10/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATELLA FERRANTI;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Pezzella Pasquale ricorre per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, deducendo genericamente violazione di legge della sentenza impugnata in relazione alla detenzione illecita di hashish in particolare 145 gr suddivisi in un panetto da 75 gr e n. 25 dosi già confezionate in cellophane per gr. 60 circa, di cui aveva cercato di disfarsi, gettando la sostanza stupefacente dalla finestra nonché ulteriori 5 pezzi per 10 gr. Chiede l'annullamento con riferimento alla detenzione dello stupefacente rinvenuto sulla pubblica via e in ogni caso la rivisitazione del trattamento sanzionatorio.

L'art. 581, lett. c), richiede l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono il petitum. Tale requisito difetta nel caso di specie, dovendosi riscontrare un' assoluta genericità del motivo addotto a sostegno del ricorso. Il ricorrente, infatti, si limita ad invocare l'annullamento della sentenza impugnata, senza indicare in alcun modo le ragioni a sostegno delle proprie tesi e senza individuare e analizzare, al di là di affermazioni apodittiche, alcuno specifico profilo di censura all'apparato motivazionale a fondamento del decisum, in considerazione del percorso motivazionale della sentenza impugnata che argomenta sia con riferimento al quantitativo della sostanza stupefacente rinvenuta che dal rinvenimento di bilancini di precisione e due pacchi di bustine per il confezionamento strumenti necessari per la suddivisione in dosi e la cessione a terzi.

La Corte territoriale ha esplicitamente affermato che l'azione di gettare lo stupefacente e il bilancino dalla finestra dell'abitazione era avvenuta sotto la diretta percezione degli operanti della PG. ( fol 3). L'inosservanza del disposto dell'alt 581 lett c) cpp, sotto il profilo della genericità dei motivi addotti , è prevista dall'alt 591 lett c) cpp quale causa di inammissibilità. Ciò vale anche per il secondo motivo attinente genericamente al trattamento sanzionatorio considerato tra l'altro che la Corte di appello in accoglimento del motivo aveva ridotto la pena detentiva ad anni uno di reclusione.

Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila , determinata secondo equità , in favore della Cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma,