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Ordinanza — n. 33169/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 33169/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33169/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OCCHIELLO PIO RAFFAELE nato a BARI il 02/06/1999 avverso la sentenza del 21/11/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATELLA FERRANTI; Motivi della decisione Il ricorso di Occhiello Pio Raffaele avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 73 comma 5, cod.pen d.P.R. 309/90,( 20 dosi di cocaina, 63 dosi marijuana, 179 dosi hashish ) è manifestamente infondato. Infatti, contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata reca appropriata motivazione, basata su definite e significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi logico-giuridici.

Regesto Legislator

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articolo 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 33169/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 73 comma 5, cod.pen d.P.R. 309/90,( 20 dosi di cocaina, 63 dosi marijuana, 179 dosi hashish ) è manifestamente infondato. Infatti, contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata reca appropriata motivazione, basata su definite e significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi logico-giuridici.

Parole chiave

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ritardo ingiustificato dell'azione penale deposizione inattendibile difesa d'ufficio perseguimento penale per diffamazione errore giudiziario ricusazione del pubblico ministero

Disposizioni normative citate

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articolo 616 cod. proc. pen
Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila ciascuno a titolo di sanzione pecuniaria.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OCCHIELLO PIO RAFFAELE nato a BARI il 02/06/1999 avverso la sentenza del 21/11/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATELLA FERRANTI; Motivi della decisione Il ricorso di Occhiello Pio Raffaele avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 73 comma 5, cod.pen d.P.R. 309/90,( 20 dosi di cocaina, 63 dosi marijuana, 179 dosi hashish ) è manifestamente infondato. Infatti, contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata reca appropriata motivazione, basata su definite e significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi logico-giuridici.

La decisione impugnata risulta sorretta da conferente apparato argomentativo, che soddisfa appieno l'obbligo motivazionale, anche per quanto concerne la determinazione del trattamento sanzionatorio. E' appena il caso di considerare che in tema di valutazione dei vari elementi per la concessione delle attenuanti generiche, ovvero in ordine al giudizio di comparazione e per quanto riguarda la dosimetria della pena ed i limiti del sindacato di legittimità su detti punti, la giurisprudenza di questa Suprema Corte ammette la c.d. motivazione implicita (Sez. 6, sent. del 22 settembre 2003 n. 36382, Rv. 227142) o con formule sintetiche (tipo "si ritiene congrua" vedi Sez. 4, sent. del 4 agosto 1998 n. 9120 Rv. 211583).

Nel caso di specie la Corte di appello ha evidenziato a fol 3 che il giudice di primo grado nella determinazione della pena base pari al massimo edittale ha motivato con riferimento alla gravità della condotta, alla reiterazione dell'attività illecita a breve distanza di altra d~ di analogo contenuto commessa il 28.12.2021. Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila ciascuno a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrenti' al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Cos