Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 33165/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 33165/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33165/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RICCARDI LUCA nato a SALERNO il 27/07/1969 avverso la sentenza del 25/02/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATELLA FERRANTI; Riccardi Luca ha presentato ricorso avverso la sentenza in epigrafe che ha confermato, l'affermazione della penale responsabilità del prevenuto in relazione al reato di cui all'art. 186 comma 1 e2 lett. c) 2 sexies CDS. I motivi dedott9 sono manifestamente infondati. Quanto al primo motivo riguardante la valutazione erronea della prova e la illogicità della motivazione in relazione allo stato di ebbrezza si tratta di censure in fatto che reiterano i motivi di appello e alle quali la Corte distrettuale ha fornito adeguata risposta attraverso un percorso logico e motivazionale coerente con il quadro probatorio a fol 2 e 3, richiamando il verbale degli accertamenti urgenti acquisito agli atti da cui risultava che l'imputato presentava un alito fortemente vinoso, agitazione, equilibrio precario e andatura barcollante e il risultato del test alcolimetrico derivante con due distinti test: atti pienamente utilizzabili in quanto preceduti dall'espresso avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia (fol 3).

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 33165/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Si richiama il principio più volte affermato da questa Corte di legittimità secondo il quale In tema di guida in stato di ebbrezza, l'esito positivo dell'alcoltest costituisce prova dello stato di alterazione- stante l'affidabilità di tale strumento in ragione dei controlli periodici rivolti a verificarne il perdurante funzionamento successivamente all'omologazione e alla taratura (Sez. 4 - , n. 46841 del 17/12/2021 Ud. (dep. 22/12/2021 ) Rv. 282659 - 01) Con motivazione assolutamente logica e corretta in punto di diritto, i giudici del merito hanno ritenuto non configurabile l'ipotesi di cui all'art. 131 bis cod.pen di cui al secondo motivo, manifestamente infondato in quanto il percorso argomentativo della Corte territoriale è congruo e coerente.

Parole chiave

Generato dall'IA
considerazioni di protezione ambientale domanda di ricusazione riciclaggio internazionale di denaro lotta contro l'inquinamento rinuncia al dibattimento orale delitto contro l'ambiente
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RICCARDI LUCA nato a SALERNO il 27/07/1969 avverso la sentenza del 25/02/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATELLA FERRANTI;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Riccardi Luca ha presentato ricorso avverso la sentenza in epigrafe che ha confermato, l'affermazione della penale responsabilità del prevenuto in relazione al reato di cui all'art. 186 comma 1 e2 lett. c) 2 sexies CDS. I motivi dedott9 sono manifestamente infondati. Quanto al primo motivo riguardante la valutazione erronea della prova e la illogicità della motivazione in relazione allo stato di ebbrezza si tratta di censure in fatto che reiterano i motivi di appello e alle quali la Corte distrettuale ha fornito adeguata risposta attraverso un percorso logico e motivazionale coerente con il quadro probatorio a fol 2 e 3, richiamando il verbale degli accertamenti urgenti acquisito agli atti da cui risultava che l'imputato presentava un alito fortemente vinoso, agitazione, equilibrio precario e andatura barcollante e il risultato del test alcolimetrico derivante con due distinti test: atti pienamente utilizzabili in quanto preceduti dall'espresso avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia (fol 3).

Si richiama il principio più volte affermato da questa Corte di legittimità secondo il quale In tema di guida in stato di ebbrezza, l'esito positivo dell'alcoltest costituisce prova dello stato di alterazione- stante l'affidabilità di tale strumento in ragione dei controlli periodici rivolti a verificarne il perdurante funzionamento successivamente all'omologazione e alla taratura (Sez. 4 - , n. 46841 del 17/12/2021 Ud. (dep. 22/12/2021 ) Rv. 282659 - 01) Con motivazione assolutamente logica e corretta in punto di diritto, i giudici del merito hanno ritenuto non configurabile l'ipotesi di cui all'art. 131 bis cod.pen di cui al secondo motivo, manifestamente infondato in quanto il percorso argomentativo della Corte territoriale è congruo e coerente.

I giudici del merito hanno valutato i parametri normativi di cui alla gravità del fatto ed al grado di colpevolezza ( Sez. 6 - , n. 605 del 03/12/2019 Ud. (dep. 10/01/2020) Rv. 278095 - 01. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, avuto riguardo al coefficiente di colpa, appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3000,00 euro in favore della Cassa delle ammende. Cos