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Ordinanza — n. 33158/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 33158/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33158/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIRULLI ANTONIO nato a CERIGNOLA il 11/11/1990 avverso la sentenza del 14/10/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 14513/23 CIRULLI OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.337 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo dedotto nel ricorso (attinente alla mancata considerazione delle cause di forza maggiore consistite in ragioni "personalissime, non documentabili" relative al difensore in ordine al mancato rispetto dei termini per il deposito dell'appello) non è consentito dalla legge in sede di legittimità, in quanto formulato in modo del tutto generico, non esplicitando le ragioni di diritto o i dati di fatto che sorreggono la censura;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 33158/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 14513/23 CIRULLI OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.337 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo dedotto nel ricorso (attinente alla mancata considerazione delle cause di forza maggiore consistite in ragioni "personalissime, non documentabili" relative al difensore in ordine al mancato rispetto dei termini per il deposito dell'appello) non è consentito dalla legge in sede di legittimità, in quanto formulato in modo del tutto generico, non esplicitando le ragioni di diritto o i dati di fatto che sorreggono la censura;

Parole chiave

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allegazioni insufficientemente motivate motivi di cassazione censura formulata in modo carente censura costituzionale diritto di ottenere una decisione assenza di caso di rigore
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIRULLI ANTONIO nato a CERIGNOLA il 11/11/1990 avverso la sentenza del 14/10/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 14513/23 CIRULLI OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.337 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo dedotto nel ricorso (attinente alla mancata considerazione delle cause di forza maggiore consistite in ragioni "personalissime, non documentabili" relative al difensore in ordine al mancato rispetto dei termini per il deposito dell'appello) non è consentito dalla legge in sede di legittimità, in quanto formulato in modo del tutto generico, non esplicitando le ragioni di diritto o i dati di fatto che sorreggono la censura;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 06