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Ordinanza — n. 33157/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 33157/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33157/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PISANO' ELENA nato a LECCE il 09/08/1974 avverso la sentenza del 10/06/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 14507/23 PISANÒ OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le doglianze contenute nell'unico motivo di ricorso, attinenti alla sussistenza dell'elemento soggettivo, oltre che formulate in termini assai generici, sono meramente riproduttive di censure svolte nell'atto di appello, né si confrontano con le valutazioni effettuate dalla Corte, che ha riconosciuto l'attenuante di cui all'art. 89 cod. pen. pur affermando la configurabilità del dolo, all'esito di esame sviluppato con argomentazioni lineari e conformi alla giurisprudenza di legittimità, (v. pag. 5);

Regesto Legislator

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art. 89 cod. pen; Ordinanza — n. 33157/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 14507/23 PISANÒ OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le doglianze contenute nell'unico motivo di ricorso, attinenti alla sussistenza dell'elemento soggettivo, oltre che formulate in termini assai generici, sono meramente riproduttive di censure svolte nell'atto di appello, né si confrontano con le valutazioni effettuate dalla Corte, che ha riconosciuto l'attenuante di cui all'art. 89 cod. pen. pur affermando la configurabilità del dolo, all'esito di esame sviluppato con argomentazioni lineari e conformi alla giurisprudenza di legittimità, (v. pag. 5);

Parole chiave

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malattia psichica perizia psichiatrica insufficiente menomazione cognitiva incapacità di discernimento infermità congenita psichica ricovero psichiatrico forzato

Disposizioni normative citate

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art. 89 cod. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PISANO' ELENA nato a LECCE il 09/08/1974 avverso la sentenza del 10/06/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 14507/23 PISANÒ OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le doglianze contenute nell'unico motivo di ricorso, attinenti alla sussistenza dell'elemento soggettivo, oltre che formulate in termini assai generici, sono meramente riproduttive di censure svolte nell'atto di appello, né si confrontano con le valutazioni effettuate dalla Corte, che ha riconosciuto l'attenuante di cui all'art. 89 cod. pen. pur affermando la configurabilità del dolo, all'esito di esame sviluppato con argomentazioni lineari e conformi alla giurisprudenza di legittimità, (v. pag. 5);

Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 06