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Ordinanza — n. 33155/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 33155/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33155/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MASCIOPINTO MICHELE nato a BARI il 20/11/1954 avverso la sentenza del 07/06/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 14455/23 MASCIOPINTO OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, da esaminare prioritariamente in ordine logico, concernente la responsabilità non era stato devoluto in appello;

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 33155/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato inoltre che gli ulteriori due motivi di ricorso aventi ad oggetto l'omesso riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. e l'omesso bilanciamento con prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva, risultano meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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motivazione inadeguata delle censure costituzionali obbligo di articolare le censure censure procedurali censure tardive permesso di promuovere un procedimento penale procedura di rivendicazione nel pignoramento

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
Considerato inoltre che gli ulteriori due motivi di ricorso aventi ad oggetto l'omesso riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MASCIOPINTO MICHELE nato a BARI il 20/11/1954 avverso la sentenza del 07/06/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 14455/23 MASCIOPINTO OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, da esaminare prioritariamente in ordine logico, concernente la responsabilità non era stato devoluto in appello;

Considerato inoltre che gli ulteriori due motivi di ricorso aventi ad oggetto l'omesso riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. e l'omesso bilanciamento con prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva, risultano meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i