Ordinanza — n. 33155/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MASCIOPINTO MICHELE nato a BARI il 20/11/1954 avverso la sentenza del 07/06/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 14455/23 MASCIOPINTO OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, da esaminare prioritariamente in ordine logico, concernente la responsabilità non era stato devoluto in appello;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 33155/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato inoltre che gli ulteriori due motivi di ricorso aventi ad oggetto l'omesso riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. e l'omesso bilanciamento con prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva, risultano meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MASCIOPINTO MICHELE nato a BARI il 20/11/1954 avverso la sentenza del 07/06/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 14455/23 MASCIOPINTO OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, da esaminare prioritariamente in ordine logico, concernente la responsabilità non era stato devoluto in appello;
Considerato inoltre che gli ulteriori due motivi di ricorso aventi ad oggetto l'omesso riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. e l'omesso bilanciamento con prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva, risultano meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i