Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 33153/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 33153/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33153/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LOCONTE EMANUELE nato a TERLIZZI il 16/03/1996 avverso la sentenza del 10/06/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 14406/23 LOCONTE OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.337 cod. pen. ed altro); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, relativo al mancato rilievo di cause di proscioglimento e all'affermata insussistenza della colpevolezza dell'imputato è manifestamente infondato a fronte della rinuncia ai motivi di appello attinenti alla responsabilità;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 33153/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto che il secondo motivo dedotto nel ricorso, attinente all'asserito vizio di motivazione quanto al trattamento sanzionatorio, con particolare riferimento alla mancata concessione delle attenuanti generiche, è aspecifico poiché la lettura del provvedimento impugnato dimostra che le argomentazioni sono connotate da lineare e coerente logicità con cui il ricorrente non si confronta (v. pag. 3); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

Generato dall'IA
sanzioni pecuniarie indennità di patrocinio ammende per infrazione procedurale attenuazione della pena condono delle spese procedurali immunità parziale
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LOCONTE EMANUELE nato a TERLIZZI il 16/03/1996 avverso la sentenza del 10/06/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 14406/23 LOCONTE OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.337 cod. pen. ed altro); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, relativo al mancato rilievo di cause di proscioglimento e all'affermata insussistenza della colpevolezza dell'imputato è manifestamente infondato a fronte della rinuncia ai motivi di appello attinenti alla responsabilità;

Ritenuto che il secondo motivo dedotto nel ricorso, attinente all'asserito vizio di motivazione quanto al trattamento sanzionatorio, con particolare riferimento alla mancata concessione delle attenuanti generiche, è aspecifico poiché la lettura del provvedimento impugnato dimostra che le argomentazioni sono connotate da lineare e coerente logicità con cui il ricorrente non si confronta (v. pag. 3); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i