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Ordinanza — n. 33151/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 33151/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33151/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MUSACCHI GRAZIANO nato a CODIGORO il 24/01/1968 avverso la sentenza del 30/09/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 14361/23 MUSACCHI OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che, con riguardo all'unico motivo di ricorso, relativo alla mancata disapplicazione della recidiva, il ricorrente non si misura con le argomentazioni della Corte, la quale ha rappresentato come il reato commesso delinei "un soggetto socialmente pericoloso, in quanto proclive con estrema facilità a delinquere";

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 33151/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 14361/23 MUSACCHI OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che, con riguardo all'unico motivo di ricorso, relativo alla mancata disapplicazione della recidiva, il ricorrente non si misura con le argomentazioni della Corte, la quale ha rappresentato come il reato commesso delinei "un soggetto socialmente pericoloso, in quanto proclive con estrema facilità a delinquere";

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione riesame dell'entità pena revisione della sentenza penale sanzioni penali precedenti penali rilevanti pentito
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MUSACCHI GRAZIANO nato a CODIGORO il 24/01/1968 avverso la sentenza del 30/09/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 14361/23 MUSACCHI OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che, con riguardo all'unico motivo di ricorso, relativo alla mancata disapplicazione della recidiva, il ricorrente non si misura con le argomentazioni della Corte, la quale ha rappresentato come il reato commesso delinei "un soggetto socialmente pericoloso, in quanto proclive con estrema facilità a delinquere";

Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 06/0