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Ordinanza — n. 33148/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 33148/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33148/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIANGUALANO ENRICO nato a SAN SEVERO il 11/01/1967 avverso la sentenza del 12/04/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 14331/23 GIANGUALANO OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo dedotto nel ricorso avverso la condanna per il reato di evasione di cui all'art. 385 cod. pen. e relativo alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. non è consentito dalla legge in sede di legittimità, in quanto non dedotto in appello e che comunque non ne ricorrono i presupposti di legge, essendo l'imputato già gravato da tre precedenti specifici;

Regesto Legislator

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art. 385 cod. pen, art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 33148/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto inoltre che l'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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evasione all'obbligo di contribuzione esenzione dalla pena inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento punibilità pena pecuniaria non riscuotibile aiuto all'evasione di detenuti

Disposizioni normative citate

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art. 385 cod. pen
pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo dedotto nel ricorso avverso la condanna per il reato di evasione di cui all'art. 385 cod. pen.
art. 131-bis cod. pen
e relativo alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIANGUALANO ENRICO nato a SAN SEVERO il 11/01/1967 avverso la sentenza del 12/04/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 14331/23 GIANGUALANO OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo dedotto nel ricorso avverso la condanna per il reato di evasione di cui all'art. 385 cod. pen. e relativo alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. non è consentito dalla legge in sede di legittimità, in quanto non dedotto in appello e che comunque non ne ricorrono i presupposti di legge, essendo l'imputato già gravato da tre precedenti specifici;

Ritenuto inoltre che l'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il