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Ordinanza — n. 33140/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as specific because reasoning lacks logical coherence regarding sentencing mitigation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33140/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to the specific nature of the sole ground raised by the appellant. The appellant argued for a violation of reasoning regarding the denial of general mitigating circumstances, but the court found the argument aspecific because the lower court's decision demonstrated logical coherence. Consequently, the court rejected the claim and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 367, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 368, comma 1, lett. a) c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are aspecific, meaning the reasoning lacks logical coherence and fails to properly confront the contested decision's arguments.

Parole chiave

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specificity of appeal grounds logical coherence of reasoning general mitigating circumstances inadmissible appeal procedural costs attenuazione della pena motivi di cassazione allegazioni insufficientemente motivate

Disposizioni normative citate

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Art. 367, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 368, comma 1, lett. a) c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MULAS LUCIANO nato a OZIERI il 15/11/1966 avverso la sentenza del 11/07/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 14168/23 MULAS OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.337 cod. pen. ed altro); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo dedotto nel ricorso, attinente all'asserito vizio di motivazione quanto al trattamento sanzionatorio, con particolare riferimento alla mancata concessione delle attenuanti generiche, è aspecifico poiché la lettura del provvedimento impugnato dimostra che le argomentazioni sono connotate da lineare e coerente logicità con cui il ricorrente non si confronta, asserendo viceversa la mancanza della presa in esame del motivo di appello (v. pag. 2);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 0