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Ordinanza — n. 33139/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 33139/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33139/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE NISI FERDINANDO nato a BENEVENTO il 21/06/1972 avverso la sentenza del 20/05/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 14165/23 DE NISI OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 372 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le censure contenute nel primo motivo di ricorso risultano dirette a una non consentita rilettura degli elementi probatori e a prospettare una diversa e alternativa ricostruzione della vicenda criminosa, senza misurarsi realmente con gli elementi di prova e con gli apprezzamenti di merito ampiamente scrutinati dalla Corte d'appello, che è pervenuta alla ricostruzione dei fatti alla stregua di una valutazione globale di tutte le prove acquisite nel corso del giudizio e utilizzando un puntuale e logico apparato argomentativo, non censurabile in sede di controllo di legittimità;

Regesto Legislator

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art. 372 cod. pen; Ordinanza — n. 33139/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto altresì che la doglianza che contesta la mancata concessione delle attenuanti generiche e di conseguenza l'eccessività del trattamento sanzionatorio, oltre che generica, è manifestamente infondata perché, secondo consolidato indirizzo giurisprudenziale, nel motivare il diniego del beneficio richiesto è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice del merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 4); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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reiterazione di reati penali complessità della procedura motivi di cassazione ammende per infrazione procedurale indagine su reati finanziari abbandono del procedimento per truffa

Disposizioni normative citate

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art. 372 cod. pen
14165/23 DE NISI OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 372 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE NISI FERDINANDO nato a BENEVENTO il 21/06/1972 avverso la sentenza del 20/05/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 14165/23 DE NISI OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 372 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le censure contenute nel primo motivo di ricorso risultano dirette a una non consentita rilettura degli elementi probatori e a prospettare una diversa e alternativa ricostruzione della vicenda criminosa, senza misurarsi realmente con gli elementi di prova e con gli apprezzamenti di merito ampiamente scrutinati dalla Corte d'appello, che è pervenuta alla ricostruzione dei fatti alla stregua di una valutazione globale di tutte le prove acquisite nel corso del giudizio e utilizzando un puntuale e logico apparato argomentativo, non censurabile in sede di controllo di legittimità;

Ritenuto altresì che la doglianza che contesta la mancata concessione delle attenuanti generiche e di conseguenza l'eccessività del trattamento sanzionatorio, oltre che generica, è manifestamente infondata perché, secondo consolidato indirizzo giurisprudenziale, nel motivare il diniego del beneficio richiesto è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice del merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 4); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec